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Sentenza — n. 42524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded objection regarding administrative suspension of criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was based on a manifestly unfounded legal objection. The appellant argued that the lower court failed to suspend criminal proceedings pending an administrative request for employment regularization under specific decree laws. The court rejected this claim as an absolute genericity objection lacking factual support, noting the lower court's silence on the matter and the appellant's failure to submit evidence or specify the hearing date for the alleged document.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a generic objection to the suspension of criminal proceedings pending administrative review is inadmissible if the appellant fails to substantiate the factual basis or provide evidence of the administrative request.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility genericity objection suspension criminal proceedings administrative regularization manifestly unfounded soggiorno illegale sospensione dell'allontanamento domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34
Sostiene il ricorrente di avere depositato documentazione attestante la presentazione di istanza volta all'emersione di rapporto di lavoro irregolare, ciò che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella detérminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella detérminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEHILLI XHONI nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Giudice di pace della Spezia ha dichiarato Xhoni Melilli colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e lo ha condannato alla pena di cinquemila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Xhoni Melilli propone, con l'assistenza dell'avv. Enrico Angelini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Giudice di pace omesso di sospendere il processo in attesa del vaglio, da parte della competente autorità amministrativa, dell'istanza di emersione di rapporto di lavoro da lui avviata ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.

2. Sostiene il ricorrente di avere depositato documentazione attestante la presentazione di istanza volta all'emersione di rapporto di lavoro irregolare, ciò che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl. 17 maggio 2020, n. 34, avrebbe imposto al Giudice di pace di sospendere il giudizio in ordine al reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della definizione dell'instaurato procedimento amministrativo. Trattasi di obiezione di assoluta genericità, perché riferita a circostanza di fatto sulla quale la sentenza impugnata è del tutto silente e che il ricorrente non supporta in alcun modo, astenendosi, tra l'altro, dall'indicare a quale udienza l'evocata documentazione sarebbe stata esibita e dall'allegarla in copia al ricorso che, pertanto, deve ritenersi affetto da insuperabile carenza di autosufficienza.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella detérminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm