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Sentenza — n. 42523/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for prescription extinction due to administrative order defect and lack of appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision which had confirmed a conviction for violating an administrative return ban. The appellant argued the administrative order was illegal because it lacked a specific instruction to return to his residence, a requirement for the crime's constitution. The court ruled that the administrative act was indeed defective and the appellate court failed to address this flaw, but ultimately declared the crime extinguished by prescription rather than simply dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 76 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 129 c.p.p.: The crime of violating a return ban requires a dual administrative order; if the order is defective, the crime is extinguished by prescription if the statute of limitations has expired.

Parole chiave

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prescription extinction administrative order defect return ban violation appellate reasoning statute of limitations recidiva nell'infrazione impedimenti all'allontanamento ritorno legittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 76 comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 23 settembre 2019 con la quale Vincenzo MONTELEONE è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
Art. 129 c.p.p.
Peraltro, l'eventuale infondatezza della doglianza, che dovesse essere rilevata in questa sede, non esonera il Collegio dal rilevare immediatamente l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, l'eventuale infondatezza della doglianza, che dovesse essere rilevata in questa sede, non esonera il Collegio dal rilevare immediatamente l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim Donna, Rv. 278821
Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim Donna, Rv. 278821)».
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 04/04/1970 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso/ C.0,,) 62,u i ro 11 i SC,1,i14 ni pq ; Z,1 13 L. 1.i .,f3'? ty, zpio i sj.A. dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 23 settembre 2019 con la quale Vincenzo MONTELEONE è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato il provvedimento emesso dal Questore di Catanzaro in data 20 gennaio 2016 che gli faceva divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro, ivi essendo stato rinvenuto in data 17 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi due di arresto.

2. Ricorre Vincenzo MONTELEONE, a mezzo del difensore avv. Antonio Larussa, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa risposta alla censura, ritualmente formulata nei motivi di appello, in merito alla assenza, nel provvedimento del Questore, della intimazione di fare rientro nel luogo di residenza, in difetto del quale il provvedimento amministrativo è illegittimo, tanto che non risulta integrata la fattispecie tipica prevista dalla legge.

3. Il ricorso non è inammissibile, sicché si deve rilevare l'estinzione del reato per prescrizione. 3.1. Si deve dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (ex multis:

Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim Donna, Rv. 278821)». La sentenza impugnata è del tutto priva di risposta alla questione, che la difesa aveva tempestivamente denunciato con l'atto di appello e con le conclusioni scritte, dell'esistenza delle due distinte previsioni (divieto di ritornare in un determinato comune; rinvio alla residenza). L'atto amministrativo, che la difesa allega per il principio di autosufficienza del ricorso, contiene, infatti, una formula ellittica che ordina alla pubblica sicurezza di rimpatriare il prevenuto alla residenza all'atto della notificazione del provvedimento. 3.2.

La questione posta dalla difesa, proprio in ragione del contenuto del provvedimento amministrativo, richiedeva una puntuale risposta che, nel caso di specie, il giudice di appello ha omesso di fornire, limitandosi ad asserire la conformità al tipo legale. 3.3. Peraltro, l'eventuale infondatezza della doglianza, che dovesse essere rilevata in questa sede, non esonera il Collegio dal rilevare immediatamente l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Va dunque dichiarata l'estinzione del reato alla data del 17 luglio 2022, anche tenuto conto della sospensione disposta in primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.