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Sentenza — n. 42521/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against attempted murder conviction citing lack of legal grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Andrea Damiani's appeal inadmissible, upholding his conviction for attempted murder alongside Antonio Carbonara. Damiani argued for moral co-conspiracy and anomalous co-conspiracy, claiming he was merely a passive accomplice or acted out of revenge. The court rejected these claims, finding the evidence of direct material and moral participation conclusive and the alternative factual reconstruction legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for attempted murder based on alleged lack of active participation or anomalous co-conspiracy is inadmissible when the lower court's findings of direct material and moral participation are logically sound and supported by corroborating evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted murder conviction moral co-conspiracy anomalous co-conspiracy inadmissible appeal procedural violations partecipazione al reato corresponsabilità della vittima assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 114 cod. pen
art. 116 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAMIANI ANDREA nato a RIMINI il 20/01/1986 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoi nar- 2-5 D M • 4-rt nu 2910 jJGe- frjohl dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19 settembre 2018 con la quale Andrea DAMIANI è stato giudicato responsabile del concorso con Antonio Carbonara, giudicato separatamente, nel tentato omicidio di Andrea Morigi, colpito più volte dal correo al volto e alla testa con una mazza metallica, venendo condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. 1.1.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità concorsuale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei testi oculari, tra cui in particolare un appartenente alla Guardia di Finanza che interveniva bloccando il correo e successivamente identificando l'imputato come colui che lo spalleggiava tenendo in mano un'asta di ferro nell'ambito di una programmata spedizione punitiva posta in essere ai danni di alcuni giovani, che si erano icasticamente lamentati della condotta molesta e rumorosa dell'imputato e del correo.

2. Ricorre Andrea DAMIANI, a mezzo del difensore avv. Giuliano Renzi, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla sussistenza del concorso morale poiché la richiesta di essere accompagnato proveniva da Carbonara, mentre i testi indicati dalla difesa hanno escluso qualunque partecipazione attiva del ricorrente. Nessuna questione circa l'attendibilità dell'appartenente alla Guardia di Finanza si è posta la Corte nonostante le sollecitazioni difensive nelle quali si era evidenziata la mutevolezza della versione, tanto che il testimone non riusciva a identificare Carbonara e a non ricordare cosa facesse l'altro soggetto (in ipotesi DAMIANI) che lo accompagnava (primo motivo); - alla riconducibilità della condotta all'ipotesi del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. poiché i giudici di merito hanno omesso di considerare che il ricorrente si è nuovamente portato nella piazza, dove era accaduto il precedente alterco, soltanto per individuare chi aveva danneggiato la sua autovettura, portando con sé un'arma impropria soltanto per non avere nuovamente la peggio, dovendo affrontare una moltitudine di persone (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso sulla responsabilità muove dalla inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), senza criticare la specifica motivazione stesa dal giudice di secondo grado che, sulla scorta di quanto accertato dal Tribunale, ha evidenziato come il ricorrente e pure il correo giudicato separatamente erano armati, tanto che essi avevano posto in essere una spedizione punitiva nei confronti di un gruppo di ragazzi con i quali, poco prima, avevano avuto un diverbio derivante dal loro sfrontato comportamento.

Il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione che ricostruisce l'aggressione portata da Carbonara a Morigi con la fattiva e costante collaborazione di DAMIANI il quale, in possesso di un'asta di ferro, spalleggiava e sosteneva l'azione del correo. Del resto, gli aggressori venivano inseguiti dall'appartenente alla Guardia di Finanza che confermava la presenza della mazza da baseball usata per colpire la vittima e dell'asta di ferro impugnata da DAMIANI. Tali elementi di fatto, che il ricorso omette di considerare e criticare, sono stati logicamente giudicati indicativi della diretta partecipazione materiale e morale dell'imputato all'aggressione sfociata nel tentativo di omicidio. 2.1.

Il ricorso omette, altresì, di criticare il movente di vendetta che sostiene la partecipazione attiva di DAMIANI, che ha spalleggiato il correo, nonché la sua partecipazione morale rafforzativa, a tacere del fatto che il ricorrente ha pure sferrato dei colpi alla vittima, quando ormai era già a terra, nonché aiutato il correo nell'ulteriore pestaggio di un altro giovane, così dimostrando la piena partecipazione e adesione all'aggressione. D'altra parte, quale che sia la rilevanza attribuibile alla sollecitazione proveniente da Carbonara di attuare la spedizione punitiva, il ricorso nemmeno contesta che DAMIANI vi abbia volontariamente partecipato, recandosi armato nella piazza per aggredire i giovani ritenuti avversari e attivamente partecipando alle aggressioni poste in essere ai danni della vittima e di un altro giovane.3.

Del pari inammissibile, nonché manifestamente infondato, è il motivo sul concorso anomalo posto che la ricostruzione dei fatti palesa una chiara intenzione punitiva e aggressiva condivisa da entrambi i protagonisti che si erano recati ad affrontare il gruppo rivale armati, ciascuno, di un'arma impropria, poi di fatto utilizzata per colpire le vittime. Il ricorso si limita a proporre un'alternativa ricostruzione dei fatti che, oltre a non essere consentita in questa sede, è priva di capacità critica rispetto a quella concordemente ritenuta dai giudici di merito. 3.1.

Va, innanzitutto, ricordato, che è emersa la programmazione e organizzazione della spedizione punitiva che doveva essere compiuta impiegando le armi impugnate dall'imputato e dal correo e nei confronti di soggetti che si trovavano riuniti e perciò in grado di porre essere reazioni violente. La Corte ha, poi, valorizzato una serie di elementi di fatto da cui ha desunto l'esistenza del dolo alternativo di omicidio, dovendosi prevedere uno sviluppo dell'azione violenta in ragione delle caratteristiche dell'offeso. Tali elementi sono stati ritenuti conclusivi nel senso della concreta previsione del ben possibile esito omicida della programmata spedizione punitiva, esito divisato come alternativamente accettato, sia con riguardo alla rappresentazione di tale possibile concreto esito in ragione dei ragionevoli sviluppi dell'azione, sia a causa della prevedibile reazione della vittima, sia in considerazione dell'univoca destinazione delle armi a recare un'offesa mirata e specificamente finalizzata a colpire di sorpresa la vittima (Sez.

U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t