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Sentenza — n. 42519/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court sentence for failure to apply 'particular triviality' exemption for foreigner expulsion violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for failing to address the defendant's request for the 'particular triviality' exemption. The defendant argued the offense was minor since he voluntarily left the country, while the prosecution sought dismissal of this specific ground. The court ruled that when a party invokes this statutory exemption, the judge must explicitly consider it, making the silence in the original verdict a legal violation requiring a new trial on this point.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; The judge's discretion to apply the 'particular triviality' exemption for foreigner expulsion violations requires explicit motivation when invoked by the defendant, and failure to do so mandates annulment.

Parole chiave

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particular triviality exemption foreigner expulsion violation judicial discretion motivation procedural annulment d.lgs. 274/2000 criminal procedure foreigner sentencing mitigation partenza illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Rimini in diversa
Art. 13, comma 5.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rimini dichiarava Zija Murati colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 5.2, d.lgs.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
a contrario, ex Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi
I motivi ulteriori di ricorso, concernenti le attenuanti generiche e la pena, restano assorbiti, con necessità per il giudice di rinvio di prendere nuovamente in esame, se del caso, i relativi profili (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv.
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Murati Zija, nato in Albania il 19/07/1992 avverso la sentenza del 21/10/2020 del Giudice di pace di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Rimini dichiarava Zija Murati colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 5.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trasgressione delle misure disposte a carico dello straniero espulso, nelle more del concesso termine per la partenza volontaria) e lo condannava alla pena di 10.000 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata rilevazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Il fatto sarebbe particolarmente tenue, come prospettato in sede di merito, avendo l'imputato comunque ottemperato, nel termine, all'intimazione di lasciare il territorio nazionale e non avendovi più fatto rientro (né avendo intenzione di farlo). Con il secondo e terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La previsione contenuta nell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della quale viene attribuito al Giudice di pace il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di «particolare tenuità» rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice stesso, il cui mancato esercizio impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto sia stata invocata dall'interessato (arg. a contrario, ex Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01).

Nella specie, la difesa aveva richiesto, in modo adeguatamente circostanziato, di beneficiare dell'istituto e, ciò nonostante, la sentenza impugnata appare totalmente silente al riguardo.2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata sul punto, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio. I motivi ulteriori di ricorso, concernenti le attenuanti generiche e la pena, restano assorbiti, con necessità per il giudice di rinvio di prendere nuovamente in esame, se del caso, i relativi profili (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01).

Trattandosi di annullamento limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non potrà più, invece, dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Rimini in diversa