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Sentenza — n. 42516/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding illegal gun possession, ruling distinct crimes for different weapon categories.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance conviction for illegal possession of both war and common firearms, arguing the crimes should be treated as a single continued offense. The court rejected this, stating that distinct categories of weapons constitute separate crimes where only homogeneity within a category allows for a continued offense. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it fundamentally misinterpreted the lower court's correct application of established case law.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 1, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: In cases of illegal possession of multiple weapons of different types, distinct crimes are formed for each group within the same category, and the general mitigating circumstance applies to the unified penalty resulting from the continued offense.

Parole chiave

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illegal possession of weapons continued offense distinct crimes categories general mitigating circumstance penalty calculation procuratore appeal inadmissible appeal violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 1, cod. pen.
281562-01), con la conseguenza che è perfettamente legittimo operare la relativa riduzione di pena sul quantitativo risultante dall'aumento ex art. 81 cpv.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.; ridotta a due anni e sei mesi e 9.000 euro ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; ridotta per il rito alla misura indicata).
Art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
art. 62-bis cod. pen
pen.; ridotta a due anni e sei mesi e 9.000 euro ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; ridotta per il rito alla misura indicata).

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev
In essa è puntualmente richiamato, e recepito, l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (invero assolutamente costante: Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv.
Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di Lauriti Luca Giovanni, nato a Milano il 21/10/1961 avverso la sentenza del 16/11/2021 del G,i.p. del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Giuseppe Russo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Luca Giovanni Lauriti colpevole del reato di detenzione illegale di armi da guerra, con relativo munizionamento, e del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con relativo munizionamento; unificava i due reati nel vincolo della continuazione; concedeva all'imputato le attenuanti generiche; irrogava la pena conclusiva di un anno e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa (muovendo dalla pena base, per la più grave condotta concernente le armi da guerra, di tre anni e 7.000 euro; aumentata di nove mesi e di 3.000 euro ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen.; ridotta a due anni e sei mesi e 9.000 euro ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; ridotta per il rito alla misura indicata).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Il giudice a quo avrebbe errato nel disconoscere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra le condotte di illegale detenzione relative, rispettivamente, alle armi/munizioni da guerra e alle armi/munizioni comuni da sparo. L'unitarietà del reato sarebbe predicabile, in iure, solo a fronte di detenzìone illegale di armi appartenenti alla medesima categoria. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. L'esclusione della disciplina della continuazione, così come la quantificazione della pena, non sarebbero sorrette da alcuna effettiva e coerente argomentazione. Il calcolo della pena sarebbe comunque erroneo, perché la riduzione a titolo di attenuanti generiche andava apportata prima, e non dopo, «l'aumento di pena riferito - in qualche modo, dal Giudice verbanese - alla detenzione delle armi e delle munizioni comuni da sparo».

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché esso fondamentalmente fraintende il chiaro tenore della sentenza impugnata e svolge censure dirette all'affermazione di principi, di cui la sentenza stessa ha fatto puntuale applicazione. In essa è puntualmente richiamato, e recepito, l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (invero assolutamente costante: Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392-02, e precedenti ivi citati), secondo cui, nel caso di detenzione illegale di più armi di differente tipologia, si configurano reati distinti per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, potendo l'omogeneità delle violazioni essere valutata quale presupposto per l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione.

Lauriti, di conseguenza, è stato riconosciuto colpevole di duplice violazione della normativa regolatoria in materia, partitamente riferita alle armi comuni e a quelle da guerra, ed è stata riconosciuta l'unicità di disegno criminoso, come risulta dalla superiore narrativa (e come il ricorrente finisce contraddittoriamente per ammettere, allorché dà atto dell'aumento di pena apportato dal giudice di merito in relazione alla condotta di detenzione meno grave).

2. Se la doglianza fondamentale è dunque priva di oggetto, le obiezioni accessorie sono manifestamente infondate. In caso di reato continuato, infatti, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, ove basato su elementi circostanziali riferibili alla persona dell'imputato, di natura dunque soggettiva (come nella specie), è indistintamente riferibile a tutte le violazioni unificate quoad poenam (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562-01), con la conseguenza che è perfettamente legittimo operare la relativa riduzione di pena sul quantitativo risultante dall'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. (essendo il risultato numericamente equivalente a quello che si otterrebbe, se si apportassero separate riduzioni incidenti, in eguale misura proporzionale, sulle pene dei reati singoli, e si procedesse, solo all'esito, al cumulo giuridico delle pene medesime).

Quanto alla concreta misura della pena inflitta, attestata dal giudice di merito ben al di là del minimo edittale, logici e congrui, e dunque non validamente criticati, sono i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, idonei a giustificare l'esercizio del relativo potere giudiziale, di natura ampiamente discrezionale. O W = -, iS2 , --* O 5 O

P.Q.M.

2 ca co C O •c:C. a.). 1-1) Dichiara inammissibile il ricorso. rfl e C m e .rz p o F.--, ..- :- W 4 c -- • Così deciso i