Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding court's assessment of flight and recidivism risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural violations and insufficient reasoning in the detention order. The defense argued that the summary description of facts violated the right to defense and that the court failed to evaluate contradictory evidence, but the court found no such defects. Ultimately, the court affirmed the lower tribunal's decision based on the concrete danger of flight and recidivism, citing established precedents on the power of the liberty tribunal to confirm measures under different grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 cod. proc. pen.; Art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; The liberty tribunal may confirm a detention measure based on different grounds than those originally cited, and the summary description of facts does not constitute a violation of the right to defense if the essential elements are present.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISLAMI ARTON nato il 16/04/1981 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato le richieste di riesame proposte nell'interesse di Arton Islami avverso le ordinanze in data 7 e 16 settembre 2021, rispettivamente del G.i.p. del Tribunale di Gorizia e del G.i.p. del Tribunale di Trieste (avendo, invero, il primo dichiarato, contestualmente alla convalida e all'applicazione della custodia cautelare in carcere, la propria incompetenza territoriale a favore del secondo), con la quale ultima, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di lesioni personali aggravate. Lo stesso Tribunale ha, poi, ritenuto sussistente anche con riguardo ad Arton Islami il pericolo di fuga, oltre al pericolo di recidiva già ravvisato dal G.i.p. del Tribunale di Trieste.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Arton Islami, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, attesa la rilevabilità d'ufficio della mancanza, nell'ordinanza che dispone la misura cautelare, della descrizione sommaria del fatto e dell'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e vizio di motivazione. La difesa evidenzia che Islami è stato interrogato in sede di fermo di indiziato di delitto ex art. 384 cod. proc. pen. e che allo stesso è stata contestata una pre-imputazione nella forma alternativa (tentato omicidio/lesioni aggravate), di talché egli non avrebbe preso cognizione del fatto storico e dello speculare titolo di reato addebitatogli, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. che prescrive a pena di nullità la descrizione anche sommaria del fatto storico imputato e della norma che si ritiéne violata.
Lamenta il difensore che, pur trattandosi di nullità rilevabile ex officio, il Tribunale per il riesame nulla avrebbe rilevato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione dell'art.273 cod. proc. pen., e in particolare del concetto di gravità indiziaria, e vizio di motivazione, per omessa valutazione di elementi probatori favorevoli all'indagato consistenti nell'evidente contraddittorietà e divergenza delle dichiarazioni utilizzate nell'ordinanza riesaminata e poste a base della misura coercitiva. Gli elementi probatori, tra cui in primo luogo le dichiarazioni delle persone presenti sul luogo dei fatti e in secondo luogo le riprese delle telecamere di videosorveglianza degli autobus transitanti in detto luogo, individuano la presenza di Arton Islami in tale luogo, ma non in maniera specifica la sua condotta.
Quindi il Tribunale del riesame, condividendo le argomentazioni del primo Giudice (e ad esse richiamandosi) facenti leva su dichiarazioni incerte e tra esse contrastanti, incorre, secondo il difensore, nella violazione di legge e nel vizio motivazionale sopra indicato. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene invocata la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 294 cod. proc. pen., per omesso interrogatorio dell'indagato a seguito di riemissione dell'ordinanza custodiale da parte del giudice triestino, fondata su elementi indiziari nuovi rispetto a quelli utilizzati dalla autorità giudiziaria nel primo provvedimento emesso con contestuale dichiarazione di incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen.; e in subordine l'inefficacia della misura in atto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. pen. La difesa rileva, invero, che i nuovi elementi probatori sono costituiti a) dalla comunicazione della P.g. slovena, che segnalava l'ingresso in Slovenia dalla Croazia, alle ore 9.15 del 3 settembre 2021, dell'auto Ford Mondeo che avrebbe accompagnato sul luogo dei fatti la Golf nera a bordo della quale si sarebbero poi allontanati Arton Islami e Clirimtar Islami, b) dalle riprese effettuate dalle video-camere di sicurezza poste a bordo degli autobus cittadini ed utilizzate al fine di ricostruire la vicenda e i partecipanti (richiamati, detti elementi, a pag. 4 dell'ordinanza in esame); e che, nonostante la novità degli stessi, il giudice triestino non ha proceduto all'interrogatorio di Islami ex art. 294 cod. proc. pen.
Si duole la difesa che il Tribunale del riesame, nell'affermare che Arton Islami ha reso dichiarazioni dinanzi al G.i.p. triestino, è incorso in un errore percettivo, non essendosi mai tenuto un interrogatorio dinanzi a detto giudice. 2.4. Col quarto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell'art. 274, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione al pericolo di fuga, ritenuto dal collegio cautelare e già escluso dal G.i.p. triestino, e vizio motivazionale per mancanza di elementi ed illogicità e contraddittorietà rispetto a quelli ritenuti sussistenti dal G.i.p. triestino, nonché contraddittorietà rispetto ai dati fattuali agli atti di indagine. Inoltre, sono denunciati violazione degli artt. 310 e 597, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del principio devolutivo con evidente ricaduta in peius della posizione cautelare del ricorrente e vizio motivazionale.
Si duole la difesa che nel corpo motivazionale dell'ordinanza il Tribunale distrettuale coinvolga nel pericolo di fuga ravvisato a carico di Islami Clirimtar anche la posizione del ricorrente, nonostante l'esclusione da parte del G.i.p. del Tribunale di Trieste e la mancata impugnazione al riguardo del P.m. Lamenta, quindi, la violazione del principio devolutivo. Rileva che secondo l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. il potere di riforma cautelare in sede di riesame non può mai peggiorare in alcun modo la posizione del proponente l'impugnazione.
Rileva, inoltre, che la motivazione sul pericolo di fuga è carente, non considerando che comunque il ricorrente era radicato sul territorio nazionale svolgendovi una stabile attività lavorativa e veniva fermato a pochi chilometri da Trieste poco dopo i fatti; e omettendo di motivare circa l'attualità e la concretezza dell'esigenza cautelare nonché la proporzionalità ed adeguatezza della misura carceraria estrema rispetto al fatto contestato. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si denunciano violazione del combinato disposto di cui agli artt. 309 e 27 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), stesso codice, e contestuale vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame valutato e utilizzato nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato l'ordinanza del G.i.p. di Gorizia assorbita e superata dall'emissione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste.
E ciò in violazione del principio del ne bis in idem cautelare. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Olga Mignolo, chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Rv.247206).
Orbene, giova premettere che nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata procede, previa disamina di tutto il materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze procedimentali sia dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Arton Islami, che delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie. E ciò dopo essersi confrontata analiticamente con tutti i rilievi difensivi, in buona parte aspecificamente reiterati in questa sede. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Confrontando, invero, il tenore letterale dell'art. 417 cod. proc. pen., che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione "in forma chiara e precisa" dell'addebito, e quello dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che si limita a richiedere la "descrizione sommaria del fatto", emerge che solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche.
Diversamente, ai fini cautelari, è sufficiente un'enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa, non essendo neppure necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione. E' di tutta evidenza che nessuna violazione dell'art. 292, comma 2, lett.
b) cod. proc. pen. è ravvisabile nel caso in esame. Invero, il fatto analiticamente descritto come partecipazione attiva al commando organizzato e composto da oltre 10 soggetti appartenenti alla famiglia Islami, tra cui anche Clirimtar Islami, e aggressione armata con effetti lesivi, veniva ricondotto, per quanto riguarda sia Arton Islami che Clirimtar Islami, a fronte della contestazione alternativa, al delitto di lesioni aggravate (mentre il G.i.p. di Gorizia aveva ravvisato a carico di entrambi il tentato omicidio). Il Tribunale del riesame, in aderenza ai principi indicati, ha, quindi, correttamente ritenuto che il ricorrente fosse stato in grado di conoscere il fatto per cui era stata richiesta la misura cautelare e di approntare la propria difesa. 1.2.
Inammissibili, in quanto non consentite oltre che generiche e aspecifiche, sono le censure di cui al secondo motivo di ricorso, consistenti in una generica critica alla ricostruzione dei fatti e miranti a sollecitare una diversa valutazione degli stessi, non possibile in questa sede. E ciò a fronte, invero, di un'analitica e logica motivazione come quella del Tribunale del riesame, che muove dal presupposto che la presenza del ricorrente, come dei ritenuti correi, sul luogo del fatto non è stata contestata da alcuno, risultando, anzi, comprovata dalle dichiarazioni rese da Flamur Kurtesh, da Veton Krasniqi e da Behron Morina; nonché avallata dall'elemento logico costituito dal fermo mentre a bordo di una Volkswagen Golf nera il suddetto stava percorrendo con Clirimtar Islami l'autostrada allontanandosi da Trieste pochi minuti dopo che detto veicolo insieme alla Ford Mondeo, ai furgoni Doblò e ad altri veicoli si era fermato in corrispondenza del bar Carducci, nei cui pressi si era perpetrata l'aggressione armata posta in essere dagli 's'ami nei confronti del gruppo contrapposto della famiglia Krasniqi per vendicare le lesioni subite due mesi prima (a luglio 2021), e successivamente se ne era allontanato a tutta fretta.
E ritiene di confermare la qualificazione giuridica dei fatti operata dal G.i.p. di Trieste, che per coloro che avevano partecipato all'aggressione soltanto brandendo attrezzi da edilizia, come Arton e Clirimtar Islami secondo le dichiarazioni assunte, ha preferito fare ricorso alla fattispecie delle lesioni personali (pur sottolineando comunque la violenza dell'azione, ancorché commessa soltanto con mazze e bastoni). 1.3. Manifestamente infondato, reiterativo, generico e aspecifico è il terzo motivo di ricorso. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia a seguito della rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a meno che non siano contestati all'indagato fatti nuovi, idonei ad incidere significativamente sull'episodio addebitato, rendendolo diverso o ulteriore (si veda per tutte, da ultimo, Sez. 6, n. 3169 del 23/11/2021 - dep. il 2022, Pannaci, Rv. 282746: fattispecie in cui la Corte ha escluso che le sopravvenute dichiarazioni rese da un coindagato rendessero necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio, in quanto meramente confermative di elementi di fatto già acquisiti).
Dall'analisi degli elementi indiziari a fondamento dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trieste non si ricava alcunché di diverso rispetto a quanto indicato nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Gorizia, risultando la comunicazione indicata dalla difesa rielaborativa di dati che già erano in atti al pari delle videoriprese e che comunque non avevano alcuna valenza decisiva, come emerge dalla disamina svolta dalla stessa ordinanza di riesame, con la quale il motivo di ricorso non si confronta. 1.4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze di cui al quarto motivo di impugnazione.
Il Tribunale del riesame ritiene che sia concretamente configurabile il pericolo di fuga sia nei confronti di Clirimtar Islami, per la cui posizione è stato proposto appello da parte del P.m., sia nei confronti di Arton Islami. E ciò in considerazione del comportamento tenuto nell'immediatezza dallo stesso, il quale, diversamente dagli altri correi (recatisi subito dopo il fatto nelle proprie case), insieme a Clirimtar Islami fuggiva verso Monfalcone in modo da far perdere le tracce e poter poi in un secondo momento riparare all'estero, fidando nell'allentamento dell'allarme e delle ricerche a seguito del trascorrere del tempo.
Rileva a tale riguardo che il riconoscimento di detto pericolo non richiede che la fuga sia diretta verso un paese estero, potendo bastare un comportamento che altrimenti riveli, in concreto, l'intento di sottrarsi al processo e alle sue eventuali conseguenze sanzionatorie.Orbene nel caso in esame, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non solo non vi è carenza motivazionale circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale massima ovvero la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, venendo valorizzato il comportamento tenuto dal prevenuto nell'immediatezza del fatto e comunque il particolare profilo di pericolosità, collegato altresì alla gravi modalità e alle conseguenze dell'aggressione posta in essere, ma neppure si è incorsi nella violazione del principio devolutivo.
In materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 1, Sentenza n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643: fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa; in senso conforme Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva ed altri, Rv. 259976). 1.5.
Infine, anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che il Tribunale del riesame in più punti riprende le valutazioni compiute sia dal G.i.p. del Tribunale di Gorizia che dal G.i.p. del Tribunale di Trieste in sede di conferma, queste ultime assorbenti rispetto alle prime svolte dal giudice territorialmente incompetente. Ma è anche vero che ciò avviene solo a fini espositivi, con una metodologia redazionale che non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem. Va a tale riguardo anche considerato che, in tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare per relationem con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purchè la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità (Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, P.m. in proc.
Di Pietro ed altri, Rv. 266557 e conf. sent. nn. 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466 del 2016, n.m.).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del