Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41360/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation for failure to pay restitution, citing procedural impropriety.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the conditional sentence revocation was illegal due to the victim's absence. The defense argued the original judgment was flawed and requested a new deadline for restitution, but the court held such arguments belong to rescission proceedings, not execution incidents. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 165 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Arguments challenging the legality of a conditional sentence revocation based on the victim's non-constitution or alleging procedural nullities must be raised via rescission of the judgment, not through an execution incident.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation execution incident inadmissibility rescission of judgment procedural nullities restitution obligation cassation appeal dismissal procedural costs riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165 cod. proc. pen.
Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 165 cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Enrico Bonotto al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
pen., la condanna di Enrico Bonotto al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
art. 165 cod. proc. pen
Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 165 cod.
art. 165 cod. pen
Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 165 cod. pen., per avere ritenuto il Giudice dell'esecuzione sussistenti le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena, sebbene la persona offesa non si fosse costituita parte civile nel processo di merito.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Enrico Bonotto al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONOTTO ENRICO nato a CONEGLIANO il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letternenttte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verbania in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Enrico Bonotto con la sentenza dello stesso Tribunale in data 21 dicembre 2020, irrevocabile il 7 aprile 2021, per non avere lo stesso adempiuto all'obbligo di restituzione della somma di euro 1349,00 alla persona offesa Angela Micotti, imposto ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., al passaggio in giudicato della suddetta sentenza.

2. Avverso detta ordinanza Bonotto, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 165 cod. pen., per avere ritenuto il Giudice dell'esecuzione sussistenti le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena, sebbene la persona offesa non si fosse costituita parte civile nel processo di merito. Ci si duole dell'illegittimità della sentenza di condanna, che subordinava la sospensione condizionale della pena ad un adempimento risarcitorio non richiesto dalla persona offesa che neppure si costituiva nel processo; e, conseguentemente, dell'illegittimità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che ha provveduto alla revoca di detta sospensione, mentre avrebbe dovuto rigettare la richiesta di revoca per abnormità del provvedimento originario. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione di nuovo termine al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 165 cod. pen., per avere il Giudice dell'esecuzione travisato i rilievi difensivi ed omesso di dare compiuto riscontro alle ragioni addotte a sostegno dell'istanza. Ci si duole della mancata concessione di detto termine, nonostante una serie di evidenze circa l'incolpevole ignoranza del processo. Si rileva che le precarie condizioni economiche del prevenuto e la conseguente imi:iossibilità di adempiere erano circostanze ben note al è Giudice dell'esecuzione che ha ammesso Bonotto al patrocinio a spese dello Stato.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico. Invero, il ricorrente si duole dell'illegittimità di una sospensione condizionale della pena subordinata ad un adempimento risarcitorio non richiesto, che andava fatta valere con l'appello avverso la sentenza con cui era riconosciuto il beneficio. 1.2. La doglianza di cui invece al secondo motivo di impugnazione, oltre ad essere generica, facendo leva sull'incolpevole ignoranza del processo, andava dedotta con la rescissione del giudicato.

Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 - 02).

Il motivo, di. contro, reitera l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione e insiste su una rimessione in termini per l'adempimento che correttamente è stata esclusa dal Giudice dell'esecuzione «poiché - in difetto di prova circa l'impossibilità economica ed oggettiva del condannato di aver potuto adempiere a quanto stabilito in sentenza (unica ipotesi che avrebbe determinato l'eventuale rigetto, allo stato, della richiesta di revoca del beneficio) - ciò determinerebbe una (immotivata) modifica del giudicato, non consentita al Giudice dell'esecuzione»; nonché, genericamente, su un'impossibilità economica deducibile dalla mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato.2.

All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Enrico Bonotto al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa