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Sentenza — n. 41331/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural evidence regarding the agreed fine amount.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide procedural evidence proving a different agreement on the fine amount existed. Although the defense claimed the parties had agreed on a lower fine, the court found no record of such a deviation in the proceedings. Consequently, the appellate court's decision to impose the higher agreed sum was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant cannot demonstrate that the lower court deviated from the agreed terms, as the burden of proving a different procedural agreement lies with the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural agreement fine amount appellate deviation burden of proof valore litigioso modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello di Venezia provveduto, quanto alla pena pecuniaria, in termini difformi dal concordato, sulla base del quale doveva essere inflitta la pena di C 75.000 di multa.
art. 616 cod. proc. pen
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUHAMMAD USMAN ZAMAN nato il 01/03/1997 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Muhammad Usman Zaman ad anni cinque di reclusione ed C 110.000 di multa, con conferma nel resto. La sentenza, preso atto che la difesa aveva, previa rinuncia ai residui motivi di gravame, chiesto l'accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e concordato con il pubblico ministero la commisurazione della pena, ha ritenuto fondata la richiesta delle parti, provvedendo di conseguenza, nei termini indicati.

2. Il difensore di Muhammad Usman Zaman ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello di Venezia provveduto, quanto alla pena pecuniaria, in termini difformi dal concordato, sulla base del quale doveva essere inflitta la pena di C 75.000 di multa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La decisione del secondo giudice è conforme alle conclusioni concordate, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalle parti. Il ricorso deduce che le parti avrebbe diversamente concordato la commisurazione della pena pecuniaria, ma di tale diverso accordo non vi è alcuna emergenza processuale.

4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso