Sentenza — n. 41330/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 8 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Pasquale Giovanni Vargas avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma in data 16 marzo 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, dato atto che l'istante, collaboratore di giustizia e detenuto dal febbraio 2010, ha in corso l'espiazione di condanna alla pena di anni trenta di reclusione, ha ritenuto ancora prematura l'ammissione all'esperienza premiale, risultando carente il processo di rivisitazione critica di quanto commesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41330/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Pasquale Giovanni Vargas ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 16-nonies legge n. 8/1991 che disciplina l'ammissione dei collaboratori di giustizia ai permessi- premio. Il Tribunale di sorveglianza non ha considerato l'eccezionale rilevanza dell'apporto investigativo dato dalla collaborazione del Vargas, il quale aveva anche tenuto condotta in carcere sempre regolare e partecipativa alle occasioni trattamentali, di studio e di lavoro.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARGAS PASQUALE GIOVANNI nato a SALVITELLE il 15/04/1966 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Kate Tassone che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 8 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Pasquale Giovanni Vargas avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma in data 16 marzo 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, dato atto che l'istante, collaboratore di giustizia e detenuto dal febbraio 2010, ha in corso l'espiazione di condanna alla pena di anni trenta di reclusione, ha ritenuto ancora prematura l'ammissione all'esperienza premiale, risultando carente il processo di rivisitazione critica di quanto commesso.
2. Il difensore di Pasquale Giovanni Vargas ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 16-nonies legge n. 8/1991 che disciplina l'ammissione dei collaboratori di giustizia ai permessi- premio. Il Tribunale di sorveglianza non ha considerato l'eccezionale rilevanza dell'apporto investigativo dato dalla collaborazione del Vargas, il quale aveva anche tenuto condotta in carcere sempre regolare e partecipativa alle occasioni trattamentali, di studio e di lavoro.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. In tale ottica il Tribunale, con motivazione che in questa sede non è censurabile, ha ritenuto che necessario che la scelta collaborativa, di ampio rilievo processuale, fosse affiancata da una interiorizzazione maggiore della scelta compiuta, passaggio necessario per ritenere superata l'elevatissima capacità a delinquere dimostrata dalla lunga carriera criminale.
Il ricorso ha inteso valorizzare il dato della collaborazione, ampia ed incondizionata, unito alla considerazione della regolare condotta in carcere, dati che il Tribunale, con motivazione congrua, ha valutato essere i necessari presupposti del giudizio sulla prospettiva rieducativa in concreto, che, allo stato, necessita di approfondimento, anche solo ai fini di consentire l'accesso all'esperienza premiale. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così