Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41326/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to prior failed alternative measures and criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41326/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antonino Romeo against the Florence Supervision Tribunal's refusal of a parole permission. The defendant argued that the lower court ignored his good conduct and treatment progress, while the Prosecutor General requested inadmissibility. The court upheld the denial because the tribunal properly evaluated Romeo's negative history with alternative measures and his criminal biography, finding the reasoning logical and exhaustive.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The parole permission institution requires an overall rehabilitative assessment, and a prior failure in alternative measures combined with a criminal biography justifies a negative decision without logical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole permission rehabilitative assessment alternative measures criminal history prison supervision cassation appeal procedural costs riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONINO nato il 16/08/1959 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Lucia Odello che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 25 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da Antonino Romeo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena in data 25 maggio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, dato atto che l'istante era prossimo al fine pena previsto per il mese di ottobre 2022, ha ripercorso la lunga esperienza criminale del detenuto, ha rilevato che la pena in espiazione era stata inflitta per reati commessi dopo che, in relazione a precedenti condanne, era già stato ammesso all'esperienza premiale e si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il difensore di Antonino Romeo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con due motivi di ricorsosi denuncia che il Tribunale non aveva tenuto conto dei progressi trattamentali e della regolare condotta tenuta in carcere, né aveva compiuto una valutazione specifica con riguardo all'idoneità rieducativa del breve permesso chiesto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. Il Tribunale ha compiuto, con esito negativo, detta valutazione, e l'ha motivata, in termini in questa sede non censurabili perchè compiuta, esauriente e priva di vizi logici, sulla base del negativo esito della pregressa esperienza di ammissione agli istituti alternativi alla detenzione, circostanza che, letta unitamente alla biografia criminale del detenuto, ha giustificato la non ammissione al permesso richiesto. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,