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Sentenza — n. 41325/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic nature and failure to address specific grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was generic and unfounded. The lower court denied a parole benefit because the prisoner had not critically revisited his criminal past, a necessary step for favorable prognosis. The Court held that the appeal's arguments did not specifically confront the distinct reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, failing to specifically confront the distinct reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal parole benefit critical revision Cassation procedure procedura di revisione penale riesame dell'entità pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CABRAS MARIO nato a TORTOLI il 21/10/1958 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da Mario Cabras avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa in data 18 febbraio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, premesso che l'istante è in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e omicidio, ha rilevato che il detenuto non aveva avviato una seria rivisitazione critica dei reati commessi.

2. Il difensore di Mario Cabras ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con tre motivi di ricorso viene denunciata la violazione di legge avendo il Tribunale respinto la richiesta di permesso premio pur in presenza dei requisiti di legge e per la ritenuta assenza di revisione critica, che non è presupposto della concessione del beneficio, con conseguente diniego di uno strumento rieducativo cui il detenuto aveva diritto di accedere.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e manifestamente infondato, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Posto che l'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo, va ricordato che l'ammissione all'esperienza premiale non costituisce un diritto del detenuto che abbia maturato il periodo minimo di pena già espiata.

Con riguardo alla decisione impugnata, il ricorso propone tre motivi, tra loro collegati, che non si confrontano con la specifica regione della decisione, che ha fondato il diniego sul rilievo dell'ancora non avviata revisione critica della trascorsa esperienza criminale, elemento necessario per poter formulare una prognosi favorevole del trattamento. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così