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Sentenza — n. 41324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address minimum sentence requirement and generic nature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to address the statutory requirement of ten years of served sentence, which legally precluded access to the benefit. The appellant argued for an updated criminological report, but the Court noted the lower court had already considered the lack of such a report and the absence of critical revision. Consequently, the appeal was rejected as generic, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: A cassation appeal regarding a parole benefit request is inadmissible if it fails to substantiate the non-fulfillment of mandatory statutory prerequisites, such as the minimum period of served sentence, and is deemed generic for not engaging with these dispositive conditions.

Parole chiave

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parole benefit request minimum sentence requirement inadmissible appeal generic appeal criminal procedure code served sentence period critical revision absence procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAEDDA ANTONIO nato a GROSSETO il 13/10/1969 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Marco Dall'Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 2 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da Antonio Faedda avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 22 giugno aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, premesso che l'istante è, dal novembre 2013, in espiazione di condanna alla pena di anni 25 di reclusione per reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ha rilevato che l'istanza era inammissibile - non essendo integrato il periodo minimo di anni dieci di reclusione già espiati - e comunque infondata - risultando non idoneo il beneficio richiesto a fronte dell'assenza di revisione critica e tenuto conto del residuo da scontare.

2. Il difensore di Antonio Faedda ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha deciso senza acquisire informazioni sulla esistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata e solo sulla base della relazione dell'equipe interna, risalente al gennaio 2021, che aveva dato atto di non aver concluso la valutazione criminologica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Innanzitutto, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata assunta all'esito dell'udienza nel contraddittorio delle parti. Il ricorso ha censurato la decisione sotto il profilo della mancata acquisizione di una completa ed aggiornata relazione criminologica, pur in presenza di elementi positivi afferenti la partecipazione al trattamento intra mura rio. L'atto di impugnazione non si confronta, peraltro, con l'insussistenza del requisito concernente il periodo minimo di anni dieci di reclusione già espiati, che preclude l'accesso al beneficio. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d