Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41322/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41322/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Antonio Carfora ricorre avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento dell'Il ottobre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha evidenziato che il quadro cautelare non si era modificato, posto che la confessione e il risarcimento del danno erano stati strumentali a ottenere i benefici di legge, sicché non erano elementi sintomatici della recisione dei legami di Carfora con gli ambienti criminali nei quali era maturata l'aggressione, considerando non solo la caratura criminale del condannato, ma anche il fatto che il quinto componente della spedizione punitiva non era stato ancora individuato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41322/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che le modalità della condotta accertate dal giudice della cognizione con l'aggravante dalla modalità mafiosa, erano state gravi, anche considerando che la vendetta del gruppo era avvenuta poche ore dopo l'omicidio di Nicholas Di Martino e del tentato omicidio di Carlo Langellotti. Secondo il giudice di merito, quindi, la confessione e il risarcimento del danno erano stati strumentali a ottenere i benefici di legge, e comunque erano elementi non idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
confessione pentito testimonianza della vittima estratto del casellario giudiziale prova del dolo carcerazione preventiva ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Antonio Carfora ricorre avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Secondo il giudice di merito, quindi, la confessione e il risarcimento del danno erano stati strumentali a ottenere i benefici di legge, e comunque erano elementi non idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARFORA ANTONIO nato a NAPOLI il 08/11/1990 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Carfora ricorre avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2021 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento dell'Il ottobre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha evidenziato che il quadro cautelare non si era modificato, posto che la confessione e il risarcimento del danno erano stati strumentali a ottenere i benefici di legge, sicché non erano elementi sintomatici della recisione dei legami di Carfora con gli ambienti criminali nei quali era maturata l'aggressione, considerando non solo la caratura criminale del condannato, ma anche il fatto che il quinto componente della spedizione punitiva non era stato ancora individuato.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'appello senza fornire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la decisione del giudice di merito sarebbe stata influenzata dall'erroneo convincimento, espresso dallo stesso giudicante, che Antonio Carfora avrebbe sparato, contrariamente a quanto accertato dal giudice della cognizione. Il Tribunale, inoltre, avrebbe affermato in maniera apodittica che la confessione del ricorrente era stata meramente strumentale all'ottenimento di benefici e che il fatto che gli arresti domiciliari si sarebbero svolti in un territorio diverso da quello in cui avvennero i fatti non poteva giustificare la modifica della misura cautelare. Nel ricorso, infine, si evidenzia che i coimputati di Carfora avevano ottenuto la sostituzione della misura cautelare e che il giudice di merito non si era espresso in merito alla possibilità di applicare la misura cautelare richiesta con l'applicazione del braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, quindi, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, pertanto, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Nel caso di specie, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello con motivazione chiara e puntuale.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che le modalità della condotta accertate dal giudice della cognizione con l'aggravante dalla modalità mafiosa, erano state gravi, anche considerando che la vendetta del gruppo era avvenuta poche ore dopo l'omicidio di Nicholas Di Martino e del tentato omicidio di Carlo Langellotti. Secondo il giudice di merito, quindi, la confessione e il risarcimento del danno erano stati strumentali a ottenere i benefici di legge, e comunque erano elementi non idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.

In tema di misure cautelari, infatti, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art.275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 203 del 1991), può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6517 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) Si determina, quindi, una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. (Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 22/12/2016 (dep. 2017) Rv. 269112).

Il giudice di merito, inoltre, nonostante il refuso in ordine all'individuazione della persona che aveva materialmente sparato, ha fornito una valida motivazione in ordine al differente trattamento cautelare riservato ai computati Iovine e Ammendola: il giudice della cognizione, infatti, aveva accertato una condotta più grave nei confronti degli imputati Antonio e Giovanni Carfora, i quali, quindi, erano stati condannati a una pena maggiore, in quanto entrambi avevano impugnato una pistola e si erano avventati contro la macchina della vittima. Invece, il ricorrente, con la pistola in pugno, aveva intimato alla vittima di fermarsi e, con il calcio della pistola, aveva infranto il vetro dell'autovettura nella quale la stessa vittima stava viaggiando.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

3. Stante lo stato di detenzione di Carfora, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cu