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Sentenza — n. 41317/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's refusal to apply preventive detention due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed the Turin Court of Appeal's order refusing preventive detention for Lazri Mergim regarding aggravated robbery and murder. The lower court found the evidence incongruous and lacking in serious indicia of guilt, noting the phone number did not link to the victim's residence. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the trial judge adequately analyzed the evidence and could not be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 273 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only the adequacy of the lower court's reasoning regarding the weight of evidence, rejecting alternative interpretations that require a new factual assessment.

Parole chiave

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preventive detention serious indicia of guilt evidence evaluation court of cassation procedural appeal reati contro la sfera personale riservata comunicazione degli elementi a carico prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza del 12 novembre 2021 del Tribunale di Torino, che ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha annullato l'ordinanza del 19 ottobre 2021, con la quale il G.i.p.
Art. 273 cod. proc. pen.
Giova evidenziare che la censura relativa alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art.
Art. 56 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 575 cod. pen.
Art. 576 cod. pen.
Art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
c) porto e detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, al fine di commettere i reati che precedono, aveva detenuto e portato il luogo pubblico un'arma clandestina.
art. 309 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza del 12 novembre 2021 del Tribunale di Torino, che ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con uso di armi, con travisamento, in più persone riunite in luogo di cui all'art. 624 bis cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Il Tribunale ha evidenziato che gli elementi agli atti non erano suscettibili di condurre all'emissione di una misura cautelare a carico di Lazri con il grado di convincimento indicato dall'art. 273 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: LAZRI MERGIM nato il 05/05/1997 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Procuratore generale, Valentina Manuali, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza del 12 novembre 2021 del Tribunale di Torino, che ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha annullato l'ordinanza del 19 ottobre 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino aveva applicato nei confronti di Mergim Lazri, detto "Gimi", la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati:

a) tentata rapina aggravata, ai sensi degli artt. 56, 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 3-bis, 61, primo comma, n. 5, cod. pen., perché il 9 giugno 2021 in Piossasco, in concorso con Flaogert Syla, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi con violenza e minaccia dei beni detenuti da Roberto Mottura e dai famigliari conviventi dello stesso all'interno della loro abitazione, senza riuscire nel loro intento per l'attivazione del sistema di allarme. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con uso di armi, con travisamento, in più persone riunite in luogo di cui all'art. 624 bis cod. pen. e profittando di circostanze di tempo (ora notturna) tale da ostacolare la privata difesa;

b) omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 575, 576, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, nel tentativo di commettere il reato di cui al capo a, aveva cagionato la morte di Mottura, esplodendo un colpo di pistola, cal. 22, che aveva attinto la vittima nella regione inguinale destra, così da determinare la rescissione dell'arteria femorale e la sua conseguente morte per anemizzazione acuta;

c) porto e detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, al fine di commettere i reati che precedono, aveva detenuto e portato il luogo pubblico un'arma clandestina. Il Tribunale ha evidenziato che gli elementi agli atti non erano suscettibili di condurre all'emissione di una misura cautelare a carico di Lazri con il grado di convincimento indicato dall'art. 273 cod. proc. pen. Non vi era, infatti, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, posto che i dati acquisiti presentavano incongruenze e lacune e non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che l'utenza 3509074782, in uso a Lazri la notte tra 1'8 e il 9 giugno 2021, avesse agganciato la cella corrispondente all'abitazione della vittima. Inoltre, secondo il giudice di merito, non appariva ragionevole la tesi per la quale J l'indagato non si fosse disfatto delle utenze a lui intestate al momento della sua partecipazione ai fatti suindicati.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in base alle indagini risultanti ali atti (in particolare, alle intercettazioni effettuate), che era emerso che Lazri, con lo scopo di commettere reati, si era trovato in una zona compatibile con il luogo in cui erano avvenuti i fatti in momenti coincidenti con la commissione degli stessi, tanto da poterlo ritenere gravemente indiziato dei reati in esame. Il giudice di merito, infatti, avrebbe trascurato di rilevare che nessuna valenza poteva essere riconosciuta alle dichiarazioni rilasciate da Lazri, in quanto generiche e non veritiere.

In particolare, il ricorrente avrebbe affermato di non aver avuto in uso l'utenza 3509074783 nei giorni precedenti ai fatti di reato e il giorno stesso del suo accadimento, circostanza smentita dalle conversazioni telefoniche intercettate tra lo stesso e la sua compagna, Alexandra Draghici, e avrebbe affermato di conoscere in maniera generica Emirjon Margjini, circostanza smentita dalle sommarie informazioni rilasciate da Bukurosh Snalla il 7 ottobre 2021 e da Draghici il 4 novembre 2021. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe valorizzato in maniera non corretta la circostanza relativa al fatto che Snalla, anche se in un primo momento aveva escluso il coinvolgimento di Lazri nella vicenda in esame, nel corso delle sommarie informazione del 7 ottobre 2021, aveva chiarito che tali sue precedenti affermazioni erano state il frutto di una sua deduzione logica, non avvalorata da alcun elemento concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. Giova evidenziare che la censura relativa alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevante nel giudizio di legittimità che svolge la Corte di cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità (o meno) del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, ed ha adeguatamente valutato la loro non riconducibilità ad unità, attesa la loro discordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati allo stesso contestati. Il ricorrente, invece, propone interpretazioni alternative degli elementi già analizzati dal giudice di merito, richiamando una diversa valutazione degli stessi, che risultano vagliati dal Tribunale del riesame con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi senza scadere in un ulteriore grado di giudizio di merito.

In particolare, il ricorrente non considera che, secondo il Tribunale, fosse prova del fatto che era possibile collocare Lazri in Torino tra il 3 e il 10 giugno 2021, che lo stesso era giunto nella medesima città col proposito di commettere reati e che sempre il medesimo indagato aveva in uso la numerazione 3509074782 (che il giorno di commissione dei reati si collocava in una zona compatibile con quella nella quale erano state poste in essere le condotte in esame) non erano elementi sufficienti ad attestare, con il convincimento richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., che questi effettivamente avesse preso parte ai fatti delittuosi in esame.

Il giudice di merito, invero, ha congruamente argomentato la propria decisione evidenziando che la predetta utenza non aveva mai agganciato la cella corrispondente a quella dell'abitazione della vittima, né quella più prossima (come invece avvenuto per la numerazione riferibile a Margjini). Inoltre, il giudice di merito con motivazione congrua e convincente ha ritenuto di non condividere l'impostazione accusatoria perché sarebbe stato irragionevole che Lazri non si fosse disfatto delle utenze utilizzate al momento della partecipazione ai fatti (come, invece, aveva fatto Margjini.

Infine, nel provvedimento impugnato è evidenziato che Snalla aveva rilasciato dichiarazioni eteroaccusatorie solo in relazione a Margjini e non anche in relazione a Lazri: circostanza con la quale il ricorrente non si confronta. La motivazione nel suo complesso appare allora congrua ed adeguata a giustificare la decisione presa, che resta immune dalle censure sollevate dal ricorrente.

2. Stante la manifesta infondatezza del ricorso, deve essere dichi