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Sentenza — n. 41310/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding judge's discretion on flight risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible regarding the validation of a detention order. The appellant argued that flight risk was based on mere conjectures rather than concrete facts, yet the lower court's reasoning was deemed legally sound and discretionary. The supreme court affirmed that appellate review cannot re-evaluate the factual prognosis of flight risk, only checking for logical flaws in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The assessment of flight risk in validating a detention order is a discretionary prognostic judgment that is non-reviewable in cassation proceedings, provided the lower court's reasoning is logically coherent and based on concrete factual elements.

Parole chiave

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detention order validation flight risk assessment cassation inadmissibility discretionary judicial power procedural prognosis pericolo di fuga rischio di soggiorno illegale immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDERON RAUL ESTEBAN nato il 26/02/1969 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha convalidato il fermo disposto dal pubblico ministero nei confronti di Raul Esteban Calderon, in quanto indiziato in ordine al delitto di omicidio volontario in danno di Fabrizio Piscitelli, .aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen., nonché dei delitti di detenzione e di porto illegale della pistola utilizzata per commettere il predetto omicidio.

2. Avverso l'ordinanza di convalida propone ricorso per cassazione Raul Esteban Calderon, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento al riconoscimento del presupposto del pericolo di fuga legittimante il fermo. Deduce che tale pericolo è stato rilevato sulla base di mere congetture in ordine a possibili spostamenti in Spagna del ricorrente agganciate al contenuto di frasi sottoposte a intercettazione smentite da altre successive e dalle dichiarazioni della convivente del predetto, Rina Bussone. A fronte della stabile dimora del ricorrente in Italia da molti anni, la concretezza e attualità del pericolo di fuga non si sarebbero potute ritenere in ragione della sola gravità delle accuse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022), Rv. 282592 - 01).

3. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto dell'adeguato e ragionevole apprezzamento di specifiche emergenze giustificative della prognosi in ordine al pericolo di fuga rapportata al momento in cui è stato disposto dal pubblico ministero il fermo del ricorrente. Le valutazioni esposte non si fermano a considerare la descrizione dei fatti e il contesto delinquenziale in cui essi maturarono secondo la ricostruzione accusatoria, ma mostra di valorizzare appropriatamente - anche quando ritorna in seguito a occuparsi delle esigenze cautelari giustificative della custodia in carcere -le emergenze acquisite sui permanenti legami e continuativi contatti del ricorrente con soggetti del paese di origine (Argentina) e con altri paesi ancora, fra cui in particolare la Spagna, ove lo stesso era già stato fatto allontanare in funzione di esigenze connesse alla propria attività di killer, come attestato da conversazioni intercettate.

Esigenze di allontanamento, dunque, che, secondo la ricostruzione motivazionale, dopo le dichiarazioni accusatorie rese dalla ex convivente del ricorrente, si riproponevano ai fini della sottrazione ai provvedimenti restrittivi per i gravissimi fatti oggetto di contestazione e potevano ragionevolmente attuarsi tramite gli stessi preesistenti canali ai fini del riparo all'estero.

4. Le doglianze mosse nel ricorso non si rapportano al contenuto della motivazione nella sua interezza avuto riguardo alle fonti considerate, negano assertivamente la rilevanza e concludenza degli elementi apprezzati o introducono solo valutazioni alternative degli stessi o di altri elementi (parti di dichiarazioni o di conversazioni che citano isolandole dall'intero contesto ricostruttivo), in modo da sovrapporle a quelle di merito rimaste adeguatamente rassegnate. Si tratta, dunque, di rilievi in parte aspecifici e in parte puramente rivalutativi, non consentiti in sede di legittimità e comunque del tutto inidonei a dimostrare la sussistenza dei vizi denunciati.

5. Da ciò discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle