Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41307/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Latina, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Ugo Iannace, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di venti cartucce emesso in data 4 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, giacché mancante di motivazione in ordine alle finalità probatorie. Rigettava la richiesta di restituzione di dette cartucce, rilevando che, trattandosi di cose da sottoporre a confisca obbligatoria, doveva comunque mantenersene il sequestro. Condannava Ugo al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 697 cod. pen; Sentenza — n. 41307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ragione della rinuncia di cui sopra, validamente intervenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile conformemente al disposto di cui all'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
giustificato motivo per il mancato uso motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali impugnazione della cancellazione documenti mancanti inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 697 cod. pen
e vizi della motivazione, essendo stati ignorati i rilievi mossi sulla necessità dell'esposizione delle finalità del sequestro anche per il corpo del reato, nella specie individuato nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNACE UGO (RINUNCIANTE) nato a MONTE SAN BIAGIO il 28/11/1947 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

1. Il Tribunale di Latina, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di Ugo Iannace, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di venti cartucce emesso in data 4 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, giacché mancante di motivazione in ordine alle finalità probatorie. Rigettava la richiesta di restituzione di dette cartucce, rilevando che, trattandosi di cose da sottoporre a confisca obbligatoria, doveva comunque mantenersene il sequestro. Condannava Ugo al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Ugo Iannace, tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 125 e 324, comma 7, cod. proc. pen. e vizi della motivazione, essendo stati ignorati i rilievi mossi sulla necessità dell'esposizione delle finalità del sequestro anche per il corpo del reato, nella specie individuato nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. Il ricorso, inoltre, critica la decisione in quanto non ha considerato gli ulteriori rilievi difensivi che rappresentano l'impedimento del ricorrente, per motivi di salute, a presentare la denuncia, nei termini di legge, del regolare acquisto delle cartucce sottoposte a sequestro. Infine, la difesa censura la condanna al pagamento delle spese del procedimento, a fronte di una decisione che, accogliendo la richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato.

3. In data 1 febbraio 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da Ugo Iannace, con firma autenticata dal suo difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ragione della rinuncia di cui sopra, validamente intervenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile conformemente al disposto di cui all'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

2. Da ciò discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato che le ragioni indicate come alla base della rinuncia (archiviazione del procedimento) risultano solamente asserite e, comunque, non pienamente giustificative della proposizione delle originarie doglianze e dei tempi in cui è stata rappresentata la stessa rinuncia, il ricorrente, a fronte di pur contenuti profili di colpa, va altresì condannato al pagamento della somma determinata in euro cinquecento da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso