Sentenza — n. 40857/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 30 agosto 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da Maurizio Palù, intesa all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, in ragione dell'assenza della prescritta elezione di domicilio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40857/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La richiesta, presentata nell'interesse di Maurizio Palù, intesa all'ammissione a misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione di una pena detentiva, è stata dichiarata inammissibile, con decreto inaudita altera parte ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che l'istante non ha eletto né dichiarato domicilio, in tal modo incorrendo nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALU' MAURIZIO nato a CASTELLAMONTE il 22/02/1968 avverso il decreto del 30/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; 4
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 30 agosto 2021 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da Maurizio Palù, intesa all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, in ragione dell'assenza della prescritta elezione di domicilio.
2. Maurizio Palù propone, con l'assistenza dell'avv. Mario Guagliani, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza omesso di considerare che egli, nel presentare, il 10 luglio 2020, istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, aveva eletto domicilio.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. La richiesta, presentata nell'interesse di Maurizio Palù, intesa all'ammissione a misura alternativa alla detenzione in relazione all'esecuzione di una pena detentiva, è stata dichiarata inammissibile, con decreto inaudita altera parte ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che l'istante non ha eletto né dichiarato domicilio, in tal modo incorrendo nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen..
3. Ed invero, per specifica e letterale previsione della disposizione testé citata, la richiesta di misure alternative alla detenzione, proposta da condannato non detenuto (né irreperibile o latitante: Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407), è inammissibile quando, contestualmente ad essa, non sia dal medesimo indicato o eletto il domicilio, ovviamente nell'ambito del territorio nazionale. Ai fini dell'osservanza della norma citata è irrilevante sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, che rappresenta una vicenda processuale conclusa e ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238768;
Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, Cisterna, Rv. 229251), sia la mera indicazione in istanza del luogo di residenza, ancorché effettiva, in quanto giuridicamente diverse, sul piano sostanziale e processuale, appaiono le nozioni di residenza anagrafica e di domicilio eletto ovvero dichiarato. Occorre, quindi, che il condannato personalmente, sia pure senza necessità di formule sacramentali (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720), esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'onere, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 228135).
La ratio della descritta disciplina risiede nella necessità di assicurare, sin dall'origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone «specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell'andamento e dell'esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952).
4. Nel caso di specie, a fronte del rilievo, contenuto nel decreto impugnato, dell'assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, il ricorrente ha dimostrato, con opportuna produzione documentale, che, all'atto della presentazione dell'istanza, egli ha eletto domicilio in Ceglie Messapico (Br), Contrada Monte Calvo s.n.c. e si è impegnato a comunicare tempestivamente l'eventuale mutazione del domicilio. Così facendo, egli ha ottemperato al disposto di legge, sicché la declaratoria di inammissibilità si palesa, in effetti, affetta dal dedotto vizio di legittimità.
5. Logica conseguenza della precedente considerazione è, dunque, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, emendato dal vizio sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di