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Sentenza — n. 40848/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40848/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPPA FRANCESCO nato a PALERMO il 04/08/1985 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/site le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA C-P S\‘0 Eir) \ A I Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello cautelare in sede di rinvio, ha applicato a Francesco Nappa la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4300 del 2022, ha annullato per difetto di motivazione la precedente ordinanza di applicazione congiunta delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per mancanza di giustificazione della ritenuta necessità dell'applicazione di due misure, benché non custodiali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40848/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Nappa, che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice non ha considerato il comportamento processuale dell'imputato, quello successivo alla commissione del fatto, l'irrogazione in primo grado di una pena di entità modesta, la mancanza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione permesso di promuovere un procedimento penale azione penale procedura di revisione penale minaccia nel diritto penale ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPPA FRANCESCO nato a PALERMO il 04/08/1985 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/site le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA C-P S\‘0 Eir) \ A I Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello cautelare in sede di rinvio, ha applicato a Francesco Nappa la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4300 del 2022, ha annullato per difetto di motivazione la precedente ordinanza di applicazione congiunta delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per mancanza di giustificazione della ritenuta necessità dell'applicazione di due misure, benché non custodiali.

Il Tribunale ha allora rilevato che Francesco Nappa è stato già condannato in primo grado per il delitto di furto aggravato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. Ha allora ritenuto che il pericolo di reiterazione criminosa, oggetto ormai di giudicato, possa essere adeguatamente fronteggiato con l'applicazione della sola misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Nappa, che ha dedotto difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice non ha considerato il comportamento processuale dell'imputato, quello successivo alla commissione del fatto, l'irrogazione in primo grado di una pena di entità modesta, la mancanza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della normativa emergenziale, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. L'annullamento con rinvio è stato disposto dalla Corte di cassazione - sez. V, n. 4300/22 del 2 dicembre 2021 - per la rilevata carenza di motivazione a sostegno della decisione di applicazione congiunta dell'obbligo di dimora e di quello di presentazione alla p. g. Il giudice del rinvio, richiesto di provvedere entro i limiti delineati dalla pronuncia di annullamento, ha preso in esame gli elementi per valutare adeguatezza e proporzionalità della risposta cautelare, costituiti dalla conclusione del giudizio abbreviato con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alle contestate aggravanti, e ha spiegato, con sufficienza di argomenti, le ragioni per le quali la sola misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è bastevole. Entro i confini segnati dalla pronuncia di annullamento il giudice del rinvio non aveva altri compiti da adempiere, sicché la sua decisione non può essere ora censurata per motivi che esulano dall'ambito del suo giudizio.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2022 I