Sentenza — n. 40846/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO MARIO CARLO nato a PALERMO il 21/10/1988 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. -rt;Migk7112:t~ E' presente l'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di: GUTTADAURO MARIO CARLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato GROSSO ENRICO del foro di TORINO in difesa di:
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40846/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo - sezione del riesame La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO MARIO CARLO nato a PALERMO il 21/10/1988 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. -rt;Migk7112:t~ E' presente l'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di: GUTTADAURO MARIO CARLO, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato GROSSO ENRICO del foro di TORINO in difesa di:
GUTTADAURO MARIO CARLO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a Mario Carlo Guttadauro la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" e specificamente per aver cooperato con il padre, Giuseppe Guttadauro, alle attività illecite della famiglia mafiosa di Roccella, occupandosi delle problematiche più delicate della gestione del mandamento di Villabate-Bagheria, in particolare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, e intrattenendo rapporti con altri esponenti mafiosi del mandamento di Brancaccio.
2. Gli elementi indiziari sono stati tratti dai servizi di captazione, telefonica ed ambientale, riscontrati dai servizi di osservazione e controllo, oltre che dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. È emersa la perdurante operatività mafiosa del padre di Mario Carlo Guttadauro, Giuseppe Guttadauro, già più volte condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso. Dopo la sua scarcerazione si era trasferito a Roma, ove aveva scontato la misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dalla regione Lazio; ciò nonostante, grazie alla intermediazione del figlio Mario Carlo, era riuscito a riallacciare e mantenere, a distanza, una consolidata rete di contatti e relazioni con esponenti di spicco sia della famiglia mafiosa di appartenenza, Roccella, come Angelo Vitrano, Stefano e Giovanni Nolano, quanto di altre famiglie mafiose del potente mandamento palermitano di Brancaccio, come Luigi Fabio Scimò.
Mario Carlo Guttadauro, anche in virtù della spendita del nome e della caratura mafiosa del padre, si relazionò con continuità in posizione paritaria, con i vertici mafiosi, fungendo da unico portavoce del padre. Nel periodo in contestazione, dall'ottobre 2015 al luglio 2019, l'indagato, nel ruolo subalterno di intermediario in favore del padre, si prestò ad organizzare incontri riservati, veicolando istruzioni e direttive operative di questi, tanto per la programmazione di nuove iniziative illecite, specie nel settore del traffico di stupefacenti, quanto per la soluzione di questioni interne all'organizzazione mafiosa.
Egli poi spese sistematicamente il nome e l'autorità mafiosa del padre anche al fine di perorare il buon esito dei propri progetti imprenditoriali, prospettando una concorrenza di vantaggi e non lesinando anche il ricorso a modalità estorsive per superare resistenze di controinteressati. Ne sono prova - come si ricava dai risultati delle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pasquale Di Salvo, Andrea Militello e Sergio Macaluso - i rapporti intercorsi tra l'indagato e il narcotrafficante di Bagheria Salvatore Drago Ferrante, contattato su disposizione del padre Giuseppe Guttadauro perché si mettesse a disposizione di Pasquale Testa, figlio di Nicolò Testa, reggente della famiglia mafiosa di Bagheria, nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti.
L'indagato, inoltre, favorì e organizzò un incontro riservato tra Drago Ferrante e il padre, che si tenne a Roma il 12 novembre 2015. Ancora, Drago Ferrante, tramite il sodale Giuseppe Giallombardo, si mise in contatto con l'indagato al fine di ottenere un incontro riservato con Vitrano, vertice mafioso della famiglia di Roccella, per chiedergli il finanziamento di un traffico di sostanze stupefacenti. L'incontro si svolse effettivamente, anche alla presenza di un altro esponente di spicco della famiglia mafiosa di Roccella, Stefano Nolano, ma l'affare non andò in porto perché Vitrano disse di non avere sufficienti disponibilità finanziarie.
Ulteriore prova della intraneità dell'indagato alla compagine associativa sono i rapporti intrattenuti con Vincenzo Maranto, figlio di Antonio Giovanni Maranto vertice della famiglia mafiosa di Polizzi Generosa, per organizzare un incontro tra quest'ultimo e Giuseppe Guttadauro, che si tenne a Roma il 19 ottobre 2015. Vi sono poi le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Filippo Bisconti, che ha riferito di un incontro riservato tenutosi presso un centro dentistico di Palermo alla presenza dei sodali mafiosi Mangano e Vitrano, oltre che di Antonio Giovanni Maranto a cui prese parte anche il figlio del dott.
Guttadauro, appellato come "figlioccio" da Tony Maranto. E di rilievo sono i molteplici incontri riservati dell'indagato con Giuseppe Di Fatta, raggiuto da ordinanza cautelare per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Ancora, l'indagato si mostrò pienamente consapevole delle dinamiche operative del gruppo mafioso quando si trattò di discutere con il padre del progetto di avviare un esercizio commerciale, una pizzeria/polleria con annessa sala giochi, e del progetto di apertura di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio di Palermo.
3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso con due atti, entrambi a firma congiunta, i difensori di Mario Carlo Guttadauro. I due atti, per i temi trattati, possono essere riassunti congiuntamente. Entrambi gli atti hanno dedotto, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla individuazione di condotte dimostrative della partecipazione di Mario Carlo Guttadauro all'associazione mafiosa di cui alla contestazione. I fatti concludenti della partecipazione associativa, sì come individuati nella ordinanza impugnata, sono equivoci.
I dati indiziari dimostrano, al più, che Mario Carlo Guttadauro intrattenne rapporti unicamente con il proprio padre, ricevendo confidenze e consigli, e con soggetti con lui imparentati o legati da rapporti di amicizia. In ogni caso, senza alcun intento di realizzare utilità indebite in favore dell'associazione criminale. L'ordinanza impugnata ha trascurato di prendere atto che non è emerso, dal complesso indiziario, lo status di partecipe della "famiglia mafiosa di Roccella" per mezzo di una formale affiliazione del ricorrente e che, di contro, è stato riscontrato che suo padre era stato estromesso dal sodalizio mafioso.
Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che tutti i presunti sodali di Giuseppe Guttadauro non lo agevolarono affatto nelle sue richieste e se ne disinteressarono, confermando il dato di fatto della sua estromissione dall'organizzazione mafiosa. L'ordinanza impugnata, ancora, ha ignorato che nessuno dei collaboratori di giustizia ha mai fatto riferimento al ricorrente quale soggetto intraneo al sodalizio mafioso né gli ha mai attribuito alcun ruolo operativo. La mediazione che il ricorrente pose in essere tra Drago Ferrante e Pasquale Testa, in vista della gestione di un traffico di sostanze stupefacenti, è dato neutro ai fini della conferma dell'addebito, perché egli fu mero nuncius del padre.
Drago Ferrante non è esponente mafioso e Testa sarebbe inserito nella famiglia di Bagheria e non in quella di Roccella. Quanto fatto dal ricorrente per mettere in contatto Giuseppe Giallombardo con Angelo Vitrano è parimenti irrilevante perché i due sono soggetti non facenti parte di "cosa nostra" e perché nulla fa ritenere che Mario Carlo Guttadauro prese parte all'incontro. Le indagini svolte non hanno accertato la commissione ad opera del ricorrente di alcun delitto-scopo e meno che mai di reati in materia di stupefacenti. L'ordinanza impugnata ha trascurato i rilievi difensivi in merito, e specificamente il fatto che Giallombardo, nel riferire dell'incontro a Drago Ferrante, ebbe a dire che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Mario Carlo Guttadauro, egli era disinteressato a quegli affari e che Angelo Vitrano, benché l'incontro con Giallombardo, delegato da Drago Ferrante, era stato propiziato da Guttadauro, si mostrò disinteressato all'affare.
L'interessamento del ricorrente, in uno con Vincenzo Maranto, figlio di Giovanni Maranto, per l'organizzazione di un incontro tra i rispetti padri, che poi si tenne a Roma il 19 ottobre 2015, è un dato neutro, perché non sono state accertate le ragioni dell'incontro. Quanto poi dichiarato dal collaboratore di giustizia Filippo Bisconti in ordine alla partecipazione di uno dei figli di Giuseppe Guttadauro alla riunione mafiosa tenutasi presso un centro dentistico non può avere del pari alcun rilievo indiziario, atteso che il collaboratore è stato generico e non ha riferito di quale dei figli di Guttadauro si trattasse e perché non risulta agli atti che Mario Carlo Guttadauro esercitasse abusivamente, come affermato nell'impugnata ordinanza, la professione dentistica.
In ordine poi alla vicenda dell'apertura di una pizzeria/polleria sono inconcludenti i rapporti a tal fine intrattenuti con Domenico Macaluso, perché questi non è intraneo al sodalizio mafioso, e l'iniziativa commerciale non fu portata avanti. Si può affermare al più che il ricorrente tentò di approfittare delle amicizie del padre per ottenere, senza riuscirci, un proprio personale vantaggio. In riguardo ai rapporti intrattenuti con Angelo Vitrano e Luigi Scimò in vista della realizzazione di un impianto di carburanti nel quartiere Brancaccio di Palermo il Tribunale ha ancora una volta trascurato quanto indicato nella memoria difensiva, ossia che non risulta che Scimò ebbe ad aiutare Guttadauro utilizzando il metodo mafioso e che non emerge che Vitrano si attivò.
In ogni caso il ricorrente si rivolse ai predetti, su suggerimento del padre, al fine di intraprendere una sua attività commerciale, senza ricevere alcun vantaggio, tant'è che poi l'iniziativa non fu realizzata. Quanto poi ai rapporti con Stefano Nolano, il Tribunale ha trascurato che questi è un parente della madre del ricorrente e che, in mancanza di indizi che rilevino l'illiceità degli incontri, non si può da tale frequentazione desumere l'appartenenza di Guttadauro alla famiglia mafiosa di Roccella. Sintomatico della illogicità dell'ordinanza impugnata è il riferimento all'episodio relativo ad una questione di carattere economico che avrebbe riguardato un cugino di Guttadauro, tale Giulio Giovanni Montalto, soggetto incensurato e mai indiziato di partecipazione associativa.
Il cugino del ricorrente voleva effettuare un lavoro di movimento terra insieme ad Angelo Vitrano, non avendo i mezzi di scavo e di trasporto sufficienti, ma Vitrano, che aveva tentato di contattare mediante il ricorrente, non accettò l'affare e su tale non secondario aspetto il Tribunale non ha preso posizione. I difensori del ricorrente hanno poi proposto motivi nuovi, deducendo vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di travisamento del dato indiziario costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Filippo Bisconti. Come si desume dalla comparazione con i passi di dichiarazioni del collaboratore richiamati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, Filippo Bisconti non disse mai di aver incontrato, nello studio dentistico in cui si svolse l'incontro mafioso riservato, Mario Carlo Guttadauro, Egli invero riferì di aver ritenuto che il figlio del dott.
Guttadauro presente all'incontro fosse il figlio maggiore, Francesco, che, peraltro, non indossava il camice bianco, e non ha dichiarato che a quell'incontro presero parte anche Mangano e Vitrano.Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. L'ordinanza impugnata, nel ricostruire indiziariamente la condotta di partecipazione associativa, ha dato rilievo ad alcuni fatti che meritano di essere riconsiderati perché la motivazione con cui è stata spiegata la loro rilevanza mostra lacune e illogicità manifeste.
2. Il Tribunale ha preso in esame le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Bisconti nella parte in cui ha riferito di una riunione di mafia all'interno di un laboratorio dentistico, a cui avrebbe preso parte il ricorrente. Da tali dichiarazioni di accusa, però, ha tratto conclusioni che non sono logicamente giustificata alla luce del contenuto delle stesse sì come trascritto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Da quanto riportato testualmente nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si rileva che Filippo Bisconti ebbe a dichiarare, nel corso dell'interrogatorio del 5 novembre 2020, che aveva incontrato qualche volta il figlio del dott.
Guttadauro, ossia di Giuseppe Guttadauro, di nome Francesco, il primogenito dei figli del dottore, legato a Tony Maranto perché dello stesso è figlioccio. Disse pure che all'interno dello studio dentistico il figlio del dott. Guttadauro si comportava come se fosse ivi impiegato come medico; e a specifica domanda dell'interrogante, rispose, pur specificando di non avere conoscenza puntuale dei figli del dott. Guttadauro, che quello ivi presente era Francesco, appunto perché "si dicevano padrino e figlioccio con Tony Maranto", che sempre gli aveva riferito che il suo figlioccio era il primogenito Guttadauro, quindi Francesco.
Ebbene, a fronte di questo narrato, sì come appena richiamato, l'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter concludere che "l'univoca identificazione dell'odierno indagato", e quindi di Mario Carlo Guttadauro, nel "figlio del dottore", di cui ha riferito Filippo Bisconti come partecipe alla riunione di mafia, ha trovato conferma, oltre che nel fatto che Mario Carlo, terzogenito del dott. Guttadauro, esercitava abusivamente l'attività dentistica, anche nel fatto che "proprio il Maranto era stato il padrino di battesimo dell'odierno indagato, pertanto appellato suo figlioccio" (fl. 16).
Il risultato che il Tribunale ha tratto dalle dichiarazioni di Filippo Bisconti merita all'evidenza di essere riconsiderato, posto che il testuale narrato di quest'ultimo, per come trascritto nell'ordinanza applicativa, mostra di essere logicamente inconciliabile con quanto il Tribunale ha inteso desumere. La contraddizione tra il dichiarato testuale di Filippo Bisconti e le valutazioni che il Tribunale ha tratto è manifesta e determina la necessità di una riconsiderazione del complessivo materiale indiziario.
3. Il Tribunale, ancora, ha dato peso indiziario per la configurazione del rapporto associativo alle discussioni che Mario Carlo Guttadauro ebbe con il padre a proposito del progetto di avviare un esercizio commerciale, una polleria-pizzeria (fl. 17 ss. dell'ordinanza impugnata), e poi in merito al progetto di installazione e gestione di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio di Palermo (fl. 21 dell'ordinanza impugnata). Nelle due occasioni il ricorrente si rivolse al padre, ora per avere consigli su come gestire eventuali richieste estorsive che avrebbero potuto fargli una volta avviata la polleria-pizzeria, ora per poter contattare e persuadere il proprietario del terreno su cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto.
In riferimento ad entrambi gli episodi non è però sufficientemente illustrato il significato indiziario che ad essi è stato attribuito, perché non è detto in che modo la mera attestazione della vicinanza del padre del ricorrente ad ambienti mafiosi e la conoscenza ad opera del ricorrente delle dinamiche criminali e delle regole che in certe zone governano illecitamente le iniziative commerciali e della volontà di soggiacere ad esse siano a loro volta indicative, nel senso di legittimare una ulteriore inferenza indiziaria, del coinvolgimento partecipativo nell'associazione mafiosa.
Occorre allora che sia meglio chiarito, in riguardo all'addebito cautelare, quale sia l'incidenza di queste due vicende, se in particolare abbiano la forza di rivelare l'esistenza di un collegamento partecipativo o se, di contro, attestino solamente che il ricorrente era ben a conoscenza dell'esistenza di un contesto criminale con cui doversi misurare e con il quale avrebbe potuto meglio relazionarsi sollecitando l'opera mediatrice del padre. Ed eventualmente, in tale ultimo caso, quale possa essere la loro rilevanza ai fini della concludenza indiziaria in riguardo all'addebito cautelare.
4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo - sezione del riesame La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g