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Sentenza — n. 40842/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for incorrect cumulative sentence calculation and lack of specific reasoning for satellite crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order regarding the cumulative sentence calculation for Giacomo D'Amico. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the procedural reduction for the abbreviated trial to the base penalty before calculating increases for satellite crimes. The court ruled that the base penalty must be determined before the reduction, and the judge failed to provide distinct reasoning for each satellite crime's increase.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of cumulative liability between crimes sentenced via abbreviated proceedings requires determining the base penalty prior to applying the procedural reduction, followed by calculating increases on that base and finally applying the reduction to the total. Furthermore, the judge must distinctly calculate and motivate the increase for each satellite crime.

Parole chiave

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cumulative liability abbreviated trial procedural reduction satellite crimes sentencing calculation duty of motivation penal proportionality riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
Art. 81 c.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GIACOMO nato a NAPOLI il 06/01/1983 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/te le coRgusioni el PG 0V)\-\ , \`,9-) \ (A •- S‘s, Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in favore di Giacomo D'Amico, il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna emesse all'esito del giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, entrambe riformate in appello.

Individuata la pena più grave in quella di anni venti di reclusione irrogata con la sentenza divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020 per i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ha stimato equo un aumento di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i tre reati satellite, determinato dal cumulo dei singoli aumenti per ciascuno di essi, poi diminuiti di un terzo per la diminuente del giudizio abbreviato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giacomo D'Amico, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per erroneità del computo della pena complessiva con riferimento alle modalità di applicazione della diminuente processuale per il rito abbreviato. Il giudice ha errato perché non ha applicato la diminuente per il giudizio abbreviato, che ha interessato tutte le imputazioni per le quali è intervenuta condanna, all'esito della individuazione della pena base e degli aumenti di continuazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di individuazione degli aumenti di continuazione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il giudice, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra reati tutti oggetto di condanne pronunciate in esito al giudizio abbreviato, ha errato nel computo della pena sì come rideterminata. , Ha infatti assunto come pena base la pena irrogata in cognizione nella quantificazione finale e quindi con la riduzione per la scelta del rito già applicata e ha quantificato gli aumenti al netto della diminuente per il rito, operata poi sull'ammontare complessivo ma dei soli aumenti.Non ha in tal modo fatto corretta applicazione del principio per il quale "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato" - Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 -.

3. Nella determinazione degli aumenti il Giudice ha poi omesso di darne conto seppure con motivazione sintetica. Si è limitato a rilevare che gli aumenti, sì come quantificati, si stimano equi, e non ha conseguentemente osservato il principio di diritto di recente avallato dalle Sezioni unite, per il quale "il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -.

4. Alla luce di questi errori di computo e carenze di motivazione l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla determinazione della pena, alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, l'8 settembre