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Sentenza — n. 40841/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40841/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAL CIELO ANTONIO nato a SARZANA il 08/02/1961 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; r lette/seltite le conclusioni del PG Q ;‘,_‘ 5-,<, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di Antonio Dal Cielo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, l'una emessa il 18 ottobre 2013 dal Tribunale della Spezia e l'altra emessa il 10 ottobre 2015 dal Tribunale di Livorno. Ha quindi individuato la pena base per il reato più grave in quella irrogata per l'addebito di cui al capo D) - art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - della sentenza del Tribunale della Spezia, specificamente di anni dieci di reclusione ed euro 45000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 40841/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena gravità della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Secondo quanto affermato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave di una serie di continuazione in quello per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più grave, ossia la pena in concreto più elevata.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAL CIELO ANTONIO nato a SARZANA il 08/02/1961 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; r lette/seltite le conclusioni del PG Q ;‘,_‘ 5-,<, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di Antonio Dal Cielo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, l'una emessa il 18 ottobre 2013 dal Tribunale della Spezia e l'altra emessa il 10 ottobre 2015 dal Tribunale di Livorno. Ha quindi individuato la pena base per il reato più grave in quella irrogata per l'addebito di cui al capo D) - art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - della sentenza del Tribunale della Spezia, specificamente di anni dieci di reclusione ed euro 45000 di multa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Dal Cielo, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La pena base del reato più grave va individuata in astratto e non in concreto. In base a questo criterio il reato più grave è quello oggetto della condanna emessa dal Tribunale di Livorno per il reato, nella forma tentata, di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 ma aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, stesso d.P.R.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tesi sostenuta in ricorso è manifestamente infondata. Secondo quanto affermato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave di una serie di continuazione in quello per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più grave, ossia la pena in concreto più elevata. In giurisprudenza è infatti consolidato il principio per il quale "il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite." - Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903 -.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2022 Il ccisigliere estenso