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Sentenza — n. 40840/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40840/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: DE BARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SirrrAL,UCIi,n,; lette/sentite le conclusioni del PG j \ U; \) Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di Lewis De Barre il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del 20 aprile 2016 della Corte di appello di Bologna e del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Forlì; e tra i reati oggetto di altre due sentenze, l'una emessa il 15 settembre 2017 dalla Corte di appello di Bologna e l'altra emessa il 7 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bologna.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha quindi provveduto, distintamente per ciascun gruppo di reati, alla individuazione della pena e su di essa ha applicato l'aumento di continuazione con espresso richiamo alla disposizione dell'art. 81, comma quarto cod. pen., in quanto al condannato era stata applicata la recidiva.

Parole chiave

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adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena calcolo del pignoramento continuazione dell'esecuzione ricalcolo del salario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: DE BARRE LEWIS nato a MODENA il 11/10/1981 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SirrrAL,UCIi,n,; lette/sentite le conclusioni del PG j \ U; \) Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di Lewis De Barre il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del 20 aprile 2016 della Corte di appello di Bologna e del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Forlì; e tra i reati oggetto di altre due sentenze, l'una emessa il 15 settembre 2017 dalla Corte di appello di Bologna e l'altra emessa il 7 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Bologna.

Ha quindi provveduto, distintamente per ciascun gruppo di reati, alla individuazione della pena e su di essa ha applicato l'aumento di continuazione con espresso richiamo alla disposizione dell'art. 81, comma quarto cod. pen., in quanto al condannato era stata applicata la recidiva.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Bologna, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte ha errato nel calcolo dell'aumento di continuazione dal momento che: per il primo gruppo di reati, con pena base di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 534,00 di multa, avrebbe dovuto essere, proprio in applicazione della disposizione di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 178 di multa, per un totale di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 712 di multa e non quindi anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 712 di multa; e per il secondo gruppo di reati, con pena base di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, avrebbe dovuto essere, proprio in applicazione della disposizione di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., mesi quattro e giorni quattordici di reclusione, per un totale di anni uno, mesi cinque e giorni ventiquattro di reclusione e non quindi anni uno, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con rideterminazione della pena nei termini di cui al ricorso. Considerato in diritto Il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Bologna è fondato. La disposizione dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. prescrive che l'aumento per continuazione non sia inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave se al condannato sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione e nella conseguente rideterminazione della pena, non ha osservato con puntualità la disposizione appena richiamata. Pertanto, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna perché ridetermini la pena emendando la statuizione di riconoscimento della continuazione dei reati oggetto delle plurime condanne, dall'errore appena indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, l'8 settembre 2022 Il si