Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 45-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The appellant, Cristian Losso, challenged a second-instance conviction for aggravated murder, arguing errors in legal application and reasoning. The court ruled that the appeal was submitted over 45 days after the sentence's effective deposit date, rendering it untimely under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the forty-five-day period prescribed by law is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSSO CRISTIAN nato a MILANO il 20/06/1978 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 febbraio 2022, la Corte di Assise di appello di Milano confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise il 24.5.2021, con la quale Cristian Losso era stato riconosciuto responsabile dei reati, avvinti sotto il vincolo della continuazione, di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'ad. 61 n. 4 cod. pen. nei confronti di Emmanuel Alves Rabacchi e del delitto di cui all'ad. 434 cod. pen. e, conseguentemente, era stato condannato, previa concessione di circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla ritenuta aggravante, alla pena di anni diciotto di reclusione, alle pene accessorio di legge, al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili Silvia Alves Barreira, Claudia Alves Barreira Lisieux, Ocelles Junior Vasconcelos Rodrigues, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di C. 60.000,00 in favore di Silvia Alves Barreira e di C. 30.000,00, ciascuno, in favore della altre parti civili; era stata, altresì, applicata nei confronti del predetto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Davide Montani, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto "erronea applicazione della norma di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen.". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., risultante dal testo del provvedimento impugnato, dal testo del provvedimento della Corte di Assise di Milano, dall'atto di appello della difesa, dalla sentenza del medesimo Collegio adito e prodotta in appello e dalla prova testimoniale del medico legale dott. Burgazzi escusso all'udienza del 9.3.2021, in ordine alla sussistenza dell'aggravante della crudeltà di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine. E in vero, a norma dell'ad. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni nel caso previsto dall'ad. 544, comma 3, stesso codice, cioè nel caso in cui nel dispositivo della sentenza è stato indicato un termine più lungo di quello ordinario per il deposito della stessa, in ragione della particolare complessità della motivazione.Secondo quando previsto dall'art. 585, comma 2, lett.
c) cod. proc. pen. i termini previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.
2. Nella fattispecie, la Corte di Assise di appello di Milano ha indicato per la stesura della sentenza, emessa il 2 febbraio 2022, il termine di giorni sessanta; la sentenza è stata depositata il 4 aprile 2022 cioè nel termine fissato, atteso che il sessantesimo giorno scadeva il 3 aprile 2022, giorno festivo e, dunque, andava prorogato di diritto al giorno successivo.
3. I motivi di ricorso sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Assise di appello di Milano in data 24 maggio 2022, cioè oltre il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 585, comma 2, lett.
c) cod. proc. pen., decorrente dal 4 aprile 2022. E in vero, quanto al termine per impugnare, le Sezioni unite di questa Corte, con pronuncia del 29 settembre 2011 n. 155 del 2012, hanno affermato che "nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente. Tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo" (cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Rv. 278192).
4. L'inosservanza del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) del codice di rito.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 settembre 2022 I