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Sentenza — n. 40836/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 27 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta formulata dal difensore di Riccardi Vincenzo tendente a ottenere la restituzione dell'immobile sito in Napoli, Via Piscettaro n. 20, intestato a Riccardi Chiara, nonché la limitazione della confisca dell'immobile sito in Napoli Via Piscettaro n. 20, intestato a Riccardi Vincenzo, entro il limite di 75.599,00 euro. Il suddetto Giudice, dopo avere evidenziato che nei confronti di Riccardi Vincenzo era stata emessa sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata applicata al predetto la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione in ordine ai reati al medesimo contestati ai capi C), L), T), V), W), X) Y) e Si) della contestazione e che i delitti di cui ai capi C), T), U), V), W), X) e Y) erano relativi a ipotesi di corruzione per i quali veniva in rilievo la disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., riteneva poco plausibile che gli appartenenti in questione fossero stati acquistati, in parte, con denaro appartenente alla sua famiglia e, in parte, mediante mutuo bancario (non con "i soldi delle tangenti"), perché detti beni erano stati acquistati dalla S.Abba Immobiliare s.r.l. riconducibile ad Abbate Salvatore, soggetto che, almeno dal 2012, aveva corrisposto a Riccardi Luigi e al figlio Vincenzo innumerevoli utilità illecite, come risultava dal tenore di alcune conversazioni tra Riccardi Luigi e l'Abbate, alla presenza del figlio Vincenzo, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'Abbate; aggiungeva che dette circostanze non risultavano smentite dalle ulteriori emergenze difensive, non essendo decisivo, per escludere i presupposti della confisca obbligatoria, che uno degli due immobili fosse intestato a persona non imputata, posto che lo stesso Riccardi Luigi aveva ammesso di avere acquistato l'immobile con soldi propri, salvo precisare di avere utilizzato beni di provenienza illecita.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen, artt. 205 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato, segue l'annullamento senza rinvio dello stesso. L'eliminazione del decreto in questione non implica né la caducazione né l'accoglimento dell'istanza di restituzione dei due immobili di che trattasi formulata da Riccardi Vincenzo, alla quale sarà data risposta dal competente Giudice dell'esecuzione.

Parole chiave

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confisca di beni sequestro di beni immobili zona di ville realizzazione forzata di immobili distrazione di valori patrimoniali ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il suddetto Giudice, dopo avere evidenziato che nei confronti di Riccardi Vincenzo era stata emessa sentenza, ex art. 444 cod.
art. 322-ter cod. pen
artt. 205 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 205 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCARDI VINCENZO nato a NAPOLI il 17/06/1967 avverso il decreto del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 27 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta formulata dal difensore di Riccardi Vincenzo tendente a ottenere la restituzione dell'immobile sito in Napoli, Via Piscettaro n. 20, intestato a Riccardi Chiara, nonché la limitazione della confisca dell'immobile sito in Napoli Via Piscettaro n. 20, intestato a Riccardi Vincenzo, entro il limite di 75.599,00 euro. Il suddetto Giudice, dopo avere evidenziato che nei confronti di Riccardi Vincenzo era stata emessa sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata applicata al predetto la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione in ordine ai reati al medesimo contestati ai capi C), L), T), V), W), X) Y) e Si) della contestazione e che i delitti di cui ai capi C), T), U), V), W), X) e Y) erano relativi a ipotesi di corruzione per i quali veniva in rilievo la disciplina della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., riteneva poco plausibile che gli appartenenti in questione fossero stati acquistati, in parte, con denaro appartenente alla sua famiglia e, in parte, mediante mutuo bancario (non con "i soldi delle tangenti"), perché detti beni erano stati acquistati dalla S.Abba Immobiliare s.r.l. riconducibile ad Abbate Salvatore, soggetto che, almeno dal 2012, aveva corrisposto a Riccardi Luigi e al figlio Vincenzo innumerevoli utilità illecite, come risultava dal tenore di alcune conversazioni tra Riccardi Luigi e l'Abbate, alla presenza del figlio Vincenzo, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'Abbate; aggiungeva che dette circostanze non risultavano smentite dalle ulteriori emergenze difensive, non essendo decisivo, per escludere i presupposti della confisca obbligatoria, che uno degli due immobili fosse intestato a persona non imputata, posto che lo stesso Riccardi Luigi aveva ammesso di avere acquistato l'immobile con soldi propri, salvo precisare di avere utilizzato beni di provenienza illecita.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Riccardi Vincenzo, avvocato Roberto Saccomanno, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato "per inosservanza delle norme procedurali stabilite a pena di nullità, vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 205 cod. proc. pen. e 236 cod. pen., per abnormità del decreto con cui il G.I.P. (Giudice della cognizione) dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa in data 29 luglio 2021, ha disposto, con provvedimento fuori udienza emesso in data 27 gennaio 2022, la confisca dei due immobili siti in Napoli alla via Piscettaro n. 20 di proprietà del ricorrente e della sorella (persona estranea al reato e non imputata).Cy) Ha, in proposito, rilevato che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato, con sentenza del 29.7.2021, nei confronti del Riccardi la pena patteggiata e disposto la confisca di alcuni immobili, fatta eccezione per i due appartamenti, siti in Napoli alla via Piscettaro, n. 20, in relazione ai quali si era riservato di provvedere con separato provvedimento; che il medesimo G.I.P. in data 27.1.2022 aveva, con il decreto impugnato, rigettato l'istanza difensiva di dissequestro e di restituzione degli immobili, depositata congiuntamente alla richiesta di patteggiamento, disponendone la confisca.

Ha, quindi, sostenuto che detto provvedimento sarebbe abnorme non potendo il Giudice della cognizione disporre la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento sarebbe possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente previsto per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato "per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del percorso argomentativo adoperato nel decreto impugnato, al fine di procedere alla confisca dei due immobili siti in Napoli alla via Piscettaro n. 20 di proprietà del ricorrente e della sorella (persona estranea al reato e non imputata).

Secondo il ricorrente, benché fosse stato accertato che Riccardi Luigi avesse ricevuto da Abbate Salvatore innumerevoli e ripetute utilità illecite, ciò non sarebbe logicamente sufficiente per affermare che anche i due appartamenti in questione fossero il prezzo o il profitto del reato di corruzione; la versione di Abbate Salvatore, inoltre, sarebbe stata totalmente smentita dal contenuto degli interrogatori di Abbate Rolando (amministratore della S.Abba s.r.I.), di Riccardi Luigi e di Riccardo Vincenzo; ancora, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di confrontarsi con le precise, pertinenti e rilevanti deduzioni difensive, articolate in sede di richiesta di patteggiamento anche attraverso il deposito di una consulenza tecnica, funzionali a ridimensionare in maniera consistente la quantificazione del profitto o del prezzo dei reati di corruzione in contestazione; peraltro, nella stessa sentenza di patteggiamento il G.I.P. aveva precisato che il profitto dei reati era quantificabile in almeno 331.568,64 euro, salvo, poi, contraddittoriamente, procedere alla confisca di tutti i beni immobili per un valore di gran lunga superiore a quello accertato essere il prezzo o il profitto del reato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, di natura preminente e assorbente rispetto all'altro, è fondato e merita accoglimento. E in vero, come esattamente denunciato dal ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art.676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria" (Cass.

Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 49071 del 06/1172013, Rv. 258359; Cass. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, Rv. 250264). Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione al sequestro probatorio (cfr. Cass. Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Rv. 261886) e alla confisca facoltativa (cfr. Cass. Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Rv. 264004 - 01, che ha affermato che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dispone, a seguito di istanza di dissequestro, la confisca facoltativa di un bene dell'imputato, posto che il rimedio per l'omessa decisione sulla confisca è l'impugnazione della sentenza e non una separata decisione assunta dopo la decisione della regiudicanda".

2. Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato, segue l'annullamento senza rinvio dello stesso. L'eliminazione del decreto in questione non implica né la caducazione né l'accoglimento dell'istanza di restituzione dei due immobili di che trattasi formulata da Riccardi Vincenzo, alla quale sarà data risposta dal competente Giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato. C