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Sentenza — n. 40543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure order, ruling society lacks standing to contest asset confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Elena Saffiotti's appeal against a lower court order enforcing the seizure of a vehicle used in waste management crimes. Saffiotti argued procedural incompatibility, lack of motive regarding her new ownership status, and the vehicle's irrelevance to the offense. The court held that a society cannot claim third-party status to avoid confiscation if the crime was committed in its name by its administrator, and that contesting the vehicle's link to the crime was precluded by the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006; Art. 616 cod. proc. pen.: A society committing an offense in its own name cannot claim third-party status to oppose asset confiscation, and challenges regarding the vehicle's pertinence to the crime are precluded by the final judgment.

Parole chiave

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confiscation of assets waste management crimes societal standing judicial incompatibility preclusion of appeal confisca del veicolo a motore detentore di veicolo stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006
La sentenza - che stabiliva altresì, ai sensi dell'art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere per l'effetto respinto, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Né l'incompatibilità è rilevabile nella partecipazione al giudizio di opposizione, di cui all'art. 667, comma 4, cod.
Art. 676 cod. proc. pen.
Art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In ogni caso, l'eventuale inosservanza delle disposizioni in tema di incompatibilità del giudice non sarebbe deducibile come motivo di impugnazione, potendo la questione essere fatta valere, per tempo, solo in sede di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza 15 ottobre 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino applicava ad Enzo Saffiotti la pena tra le parti concordata in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere per l'effetto respinto, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11014 del 06/12/2012, dep. 2013, Aramino
Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo
Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano
(Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin
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Sentenza — n. 47685/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against seizure of truck, ruling third party must prove good faith and lack of negligence.
Ordinanza 413/2008
Corte costituzionale, Ordinanza 413/2008 (ECLI:IT:COST:2008:413)
Sentenza — n. 42595/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeals against vehicle seizure orders due to lack of interest and procedural defects.
Sentenza — n. 33358/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney from the legitimate party for the third interested. The court ruled the appeal inadmissible because the power of attorney was granted by a different person than the one filing the appeal. The court emphasized that third parties must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision highlights the strict procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals.
Sentenza — n. 6734/2023 — snpen
Cassation annuls conditional suspension granted without request but allows confiscation under transferred penalty code article.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saffiotti Elena, nata a Torino il 16/07/1991 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 15 ottobre 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino applicava ad Enzo Saffiotti la pena tra le parti concordata in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti compiute in qualità di socio accomandatario della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock. La sentenza - che stabiliva altresì, ai sensi dell'art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152, cit., la confisca del veicolo aziendale (Fiat Iveco C65) utilizzato per il trasporto dei rifiuti - diveniva irrevocabile dal 10 novembre 2020. Con provvedimento 29 dicembre 2020 il medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva darsi corso alla confisca.

2. A tale provvedimento proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., Elena Saffiotti, in qualità di nuova socia accomandataria, e quindi legale rappresentante, della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock, divenuta tale già nel corso del giudizio di cognizione. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino pronunciava negativamente sull'opposizione.

3. Avverso tale ordinanza Elena Saffiotti ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio processuale, derivante dall'incompatibilità del giudice-persona fisica che aveva pronunciato sentenza, e adottato il provvedimento opposto, a definire altresì il giudizio di opposizione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, in ordine alla fittizietà della nuova intestazione proprietaria, risultante dal suo subentro nella carica sociale, che il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, in ordine all'estraneità del veicolo rispetto alle illecite attività di trasporto di rifiuti, che il giudice a quo avrebbe erroneamente negato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste alcuna incompatibilità tra il giudice di cognizione, inteso come persona fisica, e il giudice dell'esecuzione che risulti nello stesso modo impersonato, posto che la competenza in executivis è strettamente legata a una tale identificazione e non vi è alterità tra l'intervenuto giudicato e l'oggetto del A.........___ deliberazione da adottarsi in fase esecutiva (Sez. 2, n. 11014 del 06/12/2012, dep. 2013, Aramino, Rv. 255354-01). Né l'incompatibilità è rilevabile nella partecipazione al giudizio di opposizione, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., del medesimo giudice-persona fisica che abbia emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono valutazioni di merito pregiudicanti, adottate in gradi o fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione compone un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte interessata, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959-01).

In ogni caso, l'eventuale inosservanza delle disposizioni in tema di incompatibilità del giudice non sarebbe deducibile come motivo di impugnazione, potendo la questione essere fatta valere, per tempo, solo in sede di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01).

2. Il secondo motivo è inammissibile, per l'assorbente ragione per cui - essendo soggetti a confisca, ex art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di gestione non autorizzata di rifiuti, il veicolo e qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto, salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato - una tale estraneità non può riconoscersi in favore della persona giuridica, o della società, intestataria del bene, nei casi, come quello odierno, in cui l'attività illecita sia stata posta in essere, in nome e per conto dell'ente, dal suo amministratore. Autodemolizioni Autoshock s.a.s., in nome e per conto della quale agisce in questa sede la nuova accomandataria e legale rappresentante, non è pertanto legittimata a contrastare la statuizione di confisca, perché la società - qualunque sia il soggetto che assuma, pro-tempore, la carica di direzione - non riveste la posizione di terzo estraneo al reato. Non si tratta di stabilire se l'estraneità sia, o meno, fittizia. Non vi è proprio estraneità, nei termini precisati.

3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il nesso pertinenziale tra il veicolo e il reato, giustificativo della confisca, andava contestato nel processo mediante l'impugnazione, sul punto, della sentenza di patteggiamento che disponeva; impugnazione non preclusa, perché l'applicazione della misura di sicurezza non era ricompresa nel perimetro dell'accordo (Sez. U, n. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348- 01). All'impugnazione era legittimato l'imputato, per sé e per la società, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, che, al tempo in cui sorse il processo, egli rappresentava legalmente, a tutti gli effetti, come socio accomandatario.

4. Il ricorso deve essere per l'effetto respinto, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricor