Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40539/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40539/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente T.E:k sul ricorso proposto da: PALUMBO STEFANO nato a ROMA il 31/03/1965 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/~e le conclusioni del PG L cAA-Q. 61-4 C-42M CJ2A) me R. I CC-0 AA-gt-k--ti C11-0 ((.0-7())-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha applicato a Palumbo Stefano (avente pena residua pari ad anni 3 e mesi 3 di reclusione) la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che da un lato le condizioni di salute del Palumbo depongono per una esecuzione non inframuraria, dall'altro l'esistenza di procedimenti in corso per fatti analoghi a quello in esecuzione impongono l'adozione della detenzione domiciliare al fine di contenere il residuo pericolo di reiterazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 40539/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Palumbo Stefano, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene non adeguata la motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, atteso che anche i procedimenti in corso riguardano condotte non recenti (anno 2016). A fronte di positiva relazione socio-familiare, il Palumbo poteva essere ammesso alla fruizione della più ampia misura dell'affidamento in prova.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione pena privativa della libertà tolleranza del soggiorno assistenza riabilitativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente T.E:k sul ricorso proposto da: PALUMBO STEFANO nato a ROMA il 31/03/1965 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/~e le conclusioni del PG L cAA-Q. 61-4 C-42M CJ2A) me R. I CC-0 AA-gt-k--ti C11-0 ((.0-7())-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha applicato a Palumbo Stefano (avente pena residua pari ad anni 3 e mesi 3 di reclusione) la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che da un lato le condizioni di salute del Palumbo depongono per una esecuzione non inframuraria, dall'altro l'esistenza di procedimenti in corso per fatti analoghi a quello in esecuzione impongono l'adozione della detenzione domiciliare al fine di contenere il residuo pericolo di reiterazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Palumbo Stefano, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene non adeguata la motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, atteso che anche i procedimenti in corso riguardano condotte non recenti (anno 2016). A fronte di positiva relazione socio-familiare, il Palumbo poteva essere ammesso alla fruizione della più ampia misura dell'affidamento in prova.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La discrezionalità nella selezione della misura alternativa da applicarsi al Palumbo non risulta esercitata in modo illogico, essendo state valorizzate le reiterate violazioni commesse nel corso del tempo, indicative di una residua pericolosità sociale. Anche l'esistenza di relazione Uepe favorevole non appare decisiva, risultando pacifico l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 giugno 2022 I