Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40536/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded arguments regarding violation of the principle of devolutivity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salamac Claudio inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant claimed the lower court violated the principle of devolutivity by introducing a new reason for denying early release based on post-detention conduct rather than the original revocation. The court rejected this, noting the lower court's decision was based on the same objective facts regarding the prisoner's lack of adherence to the therapeutic path already considered by the magistrate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds alleged are manifestly unfounded, specifically when the lower court relies on facts already objectively established and considered by the magistrate, thereby excluding any violation of the principle of devolutivity.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of devolutivity manifest unfoundedness early release denial prison conduct appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale proroga della carcerazione espulsione permesso di dimora retroattivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALAMAC CLAUDIO nato a NARDO il 15/08/1996 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seigite le conclusioni del PG CRY...0..t.ts% e,ts—t CLIL CAUL CA-V e-tx 3‹:‘ 61214 xit_42.5v)-0 ; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo introdotto da Salamac Claudio avverso una decisione in tema di liberazione anticipata. 1.1 In particolare, il semestre oggetto di diniego risulta essere quello intercorso tra il 16 aprile ed il 16 ottobre del 2020. Secondo il Tribunale la condotta che ha dato luogo al diniego è stata congruamente apprezzata dal Magistrato di Sorveglianza e consiste nei comportamenti tenuti durante il periodo di detenzione domiciliare a fini terapeutici che hanno dato luogo - in data 11 agosto 2020 - alla revoca del beneficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Salamac Claudio. 2.1 Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la prima decisione reiettiva era motivata in riferimento non già alla revoca della detenzione domiciliare quanto ad una condotta posteriore (del novembre 2020) sanzionata con una ammonizione. Il Tribunale avrebbe pertanto introdotto, in violazione del principio devolutivo, una nuova ragione giustificatrice del diniego.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mjotivi addotti. 3.1 Ed invero il ripristino dello stato detentivo - dovuto a comportamenti che denotano la mancata adesione al percorso di risocializzazione - è un dato obiettivo già considerato dal Magistrato di Sorveglianza (pur con stringata motivazione) il che esclude la paventata violazione del principio devolutivo, non essendo stata introdotta dal Tribunale di Sorveglianza una circostanza di fatto ignota al reclamante. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2022