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Sentenza — n. 40535/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40535/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 25/02/1960 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L. CAPO.A.A.k.<3 01.4.e_ (.4-53 C.42J—e C.LV ect c c-(3592,1,-~Th ottit IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2021 il GIP del Tribunale di Catania - quale giudice della esecuzione - ha accolto de plano una istanza di revoca della pena sospesa introdotta dal P.m. nei confronti di Puglisi Giuseppe.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Puglisi Giuseppe deducendo vizio del procedimento e conseguente nullità della decisione per omessa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.666 cod.proc.pen. .

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale diritto di ottenere una decisione liberazione condizionale pene condizionali esecuzione della pena abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 25/02/1960 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG L. CAPO.A.A.k.<3 01.4.e_ (.4-53 C.42J—e C.LV ect c c-(3592,1,-~Th ottit IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2021 il GIP del Tribunale di Catania - quale giudice della esecuzione - ha accolto de plano una istanza di revoca della pena sospesa introdotta dal P.m. nei confronti di Puglisi Giuseppe.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Puglisi Giuseppe deducendo vizio del procedimento e conseguente nullità della decisione per omessa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art.666 cod.proc.pen. .

3. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice della esecuzione ha provveduto de plano in materia non consentita. La omessa trattazione dell'incidente di esecuzione in udienza partecipata ai sensi e con le modalità di cui all'art.666 cod.proc.pen. è causa di nullità per violazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Catania. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente