Sentenza — n. 40534/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CUOMO GIOVANNI nato a CATANIA il 16/04/1995 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG ""t-. Cx»7449_Ctt..t.k; CLA._ c-1)-tile-CA) t C t'° akt JtCC__ch,T4-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa concessa a Cuomo Giovanni con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 21 luglio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40534/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale territoriale, deducendo vizio di motivazione ed errore percettivo. 2.1 Ciò perché la domanda rivolta al giudice della esecuzione aveva carattere di novità rispetto ad una antecedente procedura esecutiva conclusasi con il mantenimento del beneficio. La nuova domanda si basa, invero, su fatti sopravvenuti (ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen.), avendo il Cuomo riportato altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti indicati dall'art.163 cod.pen. .
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CUOMO GIOVANNI nato a CATANIA il 16/04/1995 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG ""t-. Cx»7449_Ctt..t.k; CLA._ c-1)-tile-CA) t C t'° akt JtCC__ch,T4-0 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa concessa a Cuomo Giovanni con sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 21 luglio 2014.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale territoriale, deducendo vizio di motivazione ed errore percettivo. 2.1 Ciò perché la domanda rivolta al giudice della esecuzione aveva carattere di novità rispetto ad una antecedente procedura esecutiva conclusasi con il mantenimento del beneficio. La nuova domanda si basa, invero, su fatti sopravvenuti (ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen.), avendo il Cuomo riportato altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti indicati dall'art.163 cod.pen. .
3. Il ricorso è fondato, atteso che il giudice della esecuzione ha motivato il diniego in riferimento agli esiti della precedente procedura esecutiva, senza compiere valutazione dei fatti sopravvenuti, oggetto della nuova domanda.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden