Sentenza — n. 40533/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAMINI FABIO nato a ROMA il 14/06/1989 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sefrtite le conclusioni del PG PC -Co_3›..40A.Ak (A-421— C-43-t-L-c (t) ft)-(- (5 im--59-Lcm-t:t out 3-t.Z3 /4-T IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di Aramini Fabio, la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 aprile 2013 (irrevocabile 11.4.2019; condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod.pen; Sentenza — n. 40533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di Aramini Fabio, la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 aprile 2013 (irrevocabile 11.4.2019; condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAMINI FABIO nato a ROMA il 14/06/1989 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sefrtite le conclusioni del PG PC -Co_3›..40A.Ak (A-421— C-43-t-L-c (t) ft)-(- (5 im--59-Lcm-t:t out 3-t.Z3 /4-T IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di Aramini Fabio, la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 aprile 2013 (irrevocabile 11.4.2019; condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Aramini Fabio, deducendo erronea applicazione di legge. Si evidenzia che con una prima decisione del 29.11.2007 (definitiva il 29.1.2014) il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, per fatto commesso quando era infraventunenne. Non poteva, pertanto, ritenersi illegittima la pena sospesa concessa con la decisione del 29 aprile 2013, rientrando il beneficio nei limiti di legge.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La pena sospesa oggetto di revoca (mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa) è stata inflitta con decisione del 29 aprile 2013, ed è relativa a fatto commesso il 29 dicembre 2012, quando Aramini Fabio non era infraventunenne. Al momento della decisione di primo grado non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza emessa in data 29.11.2007. Pertanto, anche se la pena inflitta con la citata decisione del 2007 risulta essere quella indicata dal ricorrente (anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa), resta il dato obiettivo della ulteriore condanna per fatto anteriormente commesso a pena che supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen., in ragione di quanto detto sopra. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il C