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Sentenza — n. 40194/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40194/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 17 settembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vallo della Lucania a decidere sull'istanza del 20.5.2019 con la quale Carmine Guida aveva chiesto la cancellazione dal casellario giudiziale di alcune sentenze e aveva chiesto la dichiarazione di estinzione di alcuni reati. Il Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza del 17 luglio 2020 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che l'istanza di Guida doveva riqualificarsi quale richiesta di revoca delle sentenze per intervenuta abolitio criminis, per la quale doveva considerarsi competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. il G.i.p. del Tribunale di Avellino.

Regesto Legislator

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art. 32 cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40194/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile. Essa stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, con riferimento al momento della presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento indipendentemente dall'oggetto della domanda. 1.2.

Parole chiave

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declinatoria di competenza risoluzione del conflitto giurisdizionale categorie di competenza revisione della sentenza penale trasferimento di competenze impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Guida, poiché determina la stasi del procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 665 cod. proc. pen
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA nei confronti di: GIP TRIBUNALE DI AVELLINOcon l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/septite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede che sia dichiarata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 17 settembre 2019 il G.i.p. del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vallo della Lucania a decidere sull'istanza del 20.5.2019 con la quale Carmine Guida aveva chiesto la cancellazione dal casellario giudiziale di alcune sentenze e aveva chiesto la dichiarazione di estinzione di alcuni reati. Il Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza del 17 luglio 2020 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che l'istanza di Guida doveva riqualificarsi quale richiesta di revoca delle sentenze per intervenuta abolitio criminis, per la quale doveva considerarsi competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. il G.i.p. del Tribunale di Avellino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Guida, poiché determina la stasi del procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino. 1.1. Nel caso di specie, infatti, la richiesta è duplice, perché comprende l'istanza di cancellazione dal casellario di iscrizioni di sentenze per intervenuta abrogazione o depenalizzazione del reato sia la richiesta di estinzione di reati ex artt. 167 e 676 cod. proc. pen., sicché la competenza è del giudice dell'esecuzione, e non del Tribunale monocratico del luogo ove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, ai sensi dell'art. 40 d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313, che costituisce una competenza derogatoria di quella esecutiva in senso stretto, limitatamente ai casi previsti da detta norma.

La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, ha carattere funzionale e, perciò, è assoluta e inderogabile. Essa stabilisce che la competenza deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, con riferimento al momento della presentazione dell'istanza introduttiva del procedimento indipendentemente dall'oggetto della domanda. 1.2.

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che la competenza, appartenga al G.i.p. del Tribunale di Avellino, stante l'emissione del decreto penale di condanna emesso da detto giudice il 4.4.2014 e divenuto esecutivo il 23.4.2014, che costituisce l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo prima del giorno della presentazione dell'istanza indicata in epigrafe.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, cui dispone trasme