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Sentenza — n. 39199/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale impugnata con la richiesta di riesame, sostituiva nei confronti di Giuseppe Moscatiello la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Moscatiello è indagato per il delitto di omicidio volontario di Nicola Zeppetelli, commesso il 19/2/2022 in concorso con Alessio Maglione. Il Tribunale osservava che Maglione aveva ammesso di avere sparato a Zeppetelli in occasione di un diverbio e che Moscatiello non aveva negato la sua presenza al fatto e il suo ruolo di accompagnatore di Maglione, sostenendo, peraltro, di essere stato all'oscuro delle sue intenzioni nonché della circostanza che lo stesso portasse con sé una pistola.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La testimone, quindi, anche se in buona fede, aveva reso una descrizione del fatto inattendibile, anche perché la sua visuale era parzialmente ostruita dall'autovettura di Moscatiello. Non a caso, la Milanese non aveva riferito della presenza della terza persona ripresa dalle telecamere. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari e il tribunale del riesame avevano individuato Moscatiello nel soggetto n. 2 (gli operanti avevano indicato i soggetti ripresi dalle telecamere con un numero), anziché in quello n. 1, che era intervenuto per dividere i contendenti.

Parole chiave

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partecipazione al reato assassinio pericolo di collusione con testimoni testimonianza della vittima corresponsabilità della vittima indagine per omicidio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCATIELLO GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 12/12/2001 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il P.G. conclude riportandosi alla memoria già depositata e insiste per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PETRILLO LUIGI del foro di AVELLINO in difesa di MOSCATIELLO GIUSEPPE che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di MOSCATIELLO GIUSEPPE che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale impugnata con la richiesta di riesame, sostituiva nei confronti di Giuseppe Moscatiello la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Moscatiello è indagato per il delitto di omicidio volontario di Nicola Zeppetelli, commesso il 19/2/2022 in concorso con Alessio Maglione. Il Tribunale osservava che Maglione aveva ammesso di avere sparato a Zeppetelli in occasione di un diverbio e che Moscatiello non aveva negato la sua presenza al fatto e il suo ruolo di accompagnatore di Maglione, sostenendo, peraltro, di essere stato all'oscuro delle sue intenzioni nonché della circostanza che lo stesso portasse con sé una pistola.

Un testimone aveva osservato la scena: Moscatiello era rimasto in auto durante la fase del diverbio; poi, esortato da Maglione a scendere dall'autovettura, lo aveva fatto e aveva preso a calci lo Zeppetelli, già in terra; i due si erano, poi, allontanati. Nell'interrogatorio, Moscatiello aveva riferito di avere osservato Maglione che estraeva la pistola solo dopo che Zeppetelli lo aveva colpito con un pugno al volto e aveva sostenuto di essere sceso dall'autovettura per dividere i due contendenti. Secondo il Tribunale, la versione era smentita dalla testimone e dalle riprese delle telecamere di sorveglianza:

Moscatiello era intervenuto quando Zeppetelli era ormai inerme e lo aveva colpito con calci; poi era fuggito insieme a Maglione portando nell'autovettura la pistola usata. Il Tribunale argomentava sul dolo omicidiario di Maglione e riteneva che la condotta di Moscatiello integrasse il concorso nel delitto sotto il profilo dell'agevolazione all'aggressione da parte di Maglione: Moscatiello era consapevole dei contrasti tra Maglione e Zeppetelli nonché delle minacce di morte da questi pronunciate; era stato scelto da Maglione perché conosceva gli antefatti e sapeva che Maglione dovesse incontrare Zeppetelli; era intervenuto in ausilio dell'amico e aveva partecipato all'aggressione.

Di conseguenza, benché la condotta materiale di uccisione attribuibile a Maglione, la condotta di Moscatiello aveva costituito un ausilio e un contributo. Anche il dolo di Moscatiello era alternativo di omicidio e lesioni. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, sottolineando che le modalità di perpetrazione del reato erano indice di pericolosità sociale e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di condotte criminose. In ragione del ruolo gregario e dell'incensuratezza dell'indagato, il Tribunale sostituiva la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari con gli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giuseppe Moscatiello, deducendo in un primo motivo violazione di legge penale e processuale, sotto il profilo del vizio di motivazione. La difesa, con la richiesta di riesame, aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della testimone Giovanna Milanese alla luce del contenuto dei filmati delle telecamere di sorveglianza. In particolare, i filmati dimostravano che, contrariamente a quanto affermato dalla testimone, non era stato Moscatiello, sceso dall'autovettura, a sferrare calci contro Zeppetelli a terra insieme a Maglione, ma un terzo soggetto non identificato, mentre il ricorrente era intervenuto per dividere Maglione e Zeppetelli e, allo scopo, aveva dato qualche spintone.

La testimone, quindi, anche se in buona fede, aveva reso una descrizione del fatto inattendibile, anche perché la sua visuale era parzialmente ostruita dall'autovettura di Moscatiello. Non a caso, la Milanese non aveva riferito della presenza della terza persona ripresa dalle telecamere. Erroneamente il Giudice per le indagini preliminari e il tribunale del riesame avevano individuato Moscatiello nel soggetto n. 2 (gli operanti avevano indicato i soggetti ripresi dalle telecamere con un numero), anziché in quello n. 1, che era intervenuto per dividere i contendenti.

Il Tribunale non si era confrontato con questa prospettazione, limitandosi ad affermare che il contenuto combinato delle dichiarazioni della testimone e delle riprese costituiva una fonte probatoria univoca, oggettiva e incontrovertibile. Di conseguenza, la motivazione era manifestamente illogica e omessa con riferimento all'individuazione dell'autore dei calci. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione del concorso di Moscatiello nell'omicidio per agevolazione. Moscatiello era del tutto estraneo alla controversia tra Maglione e Zeppetelli e, quindi, non aveva alcun motivo per aiutare il primo ad uccidere il secondo.

La motivazione riteneva provato che il ricorrente fosse consapevole delle 'intenzioni omicidiarie di Maglione e del fatto che lo stesso era armato, ma di ciò non era fornita alcuna prova; quanto, poi, all'intervento successivo agli spari, non solo Moscatiello non era colui che, insieme a Maglione, aveva preso a calci Zeppetelli, ma, in ogni caso, si trattava di condotta successiva al delitto, in nessun rapporto causale con la morte della vittima, cagionata dai colpi di pistola. Lo stesso Tribunale ammetteva che Moscatiello era intervenuto quando Zeppetelli era ormai inerme.

In definitiva, nessun ausilio era stato prestato dal ricorrente alla condotta omicidiaria di Maglione. In realtà, l'azione di questi era stata del tutto estemporanea e priva di una causale precisa, quindi del tutto imprevedibile per Moscatiello; per di più commessa in pieno giorno, in una strada molto frequentata e a volto scoperto. Il Tribunale aveva omesso di valutare gli elementi che inducevano a ritenere che Moscatiello fosse del tutto inconsapevole di quanto l'amico aveva intenzione di fare quando aveva accettato l'invito ad accompagnarlo al "chiarimento" chiesto da Zeppetelli.

Il ricorrente, infine, rimarca che la fuga successiva all'omicidio con l'arma era del tutto irrilevante, non avendo il ricorrente alcun contatto con la pistola. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Al fine di non incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, che ricorrerebbe se la prospettazione difensiva mirasse esclusivamente a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti e a sollecitare la Corte di legittimità a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal Tribunale, il ricorrente concentra le censure sull'omessa motivazione dell'ordinanza in relazione alle considerazioni e alle argomentazioni mosse con la richiesta di riesame. In realtà, il Tribunale non si è limitato a condividere la valutazione del Giudice per le indagini preliminari: piuttosto, ha mostrato di avere preso in considerazione il contenuto delle videoriprese - l'ordinanza dà atto che i fotogrammi sono stati visionati dai componenti dei collegio - e di avere apprezzato l'attendibilità della testimone Giovanna Milanesi che - si ricordi - aveva riferito di avere sentito Maglione, dopo avere sparato, esortare Moscatiello a scendere dall'autovettura e di avere osservato i due colpire con calci Zeppetelli, ormai inerme, per poi allontanarsi.

Se a tale ricostruzione si accompagna la considerazione che Moscatiello aveva accompagnato Maglione al "chiarimento" con Zeppetelli, che egli era consapevole dei contrasti tra i due e, ancora, che, dopo il delitto, i due erano fuggiti portando con sé l'arma e si trovavano ancora insieme, nascosti in un'abitazione, quando erano stati arrestati il giorno dopo, la censura del ricorrente è infondata; o meglio: la motivazione con cui il Tribunale del riesame sostiene l'affermazione che il ricorrente era consapevole delle intenzioni omicidiarie dell'amico non può in alcun modo ritenersi manifestamente illogica.

Il ricorso "sfiora" l'inammissibilità sostenendo che la testimone è inattendibile e che il contenuto delle riprese è differente da quanto descritto: ma è evidente che questa Corte non può e non deve accedere ad una diversa ricostruzione degli eventi, a meno che non sia dimostrato un evidente travisamento delle fonti di prova. Si deve ancora aggiungere che le decisioni intervenute nella fase cautelare non precludono affatto una dimostrazione della diversa dinamica dei fatti o dell'errore della testimone principale in sede di un eventuale giudizio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ampiamente chiarito quale sia stato il contributo agevolativo di Moscatiello all'azione di Maglione; il fatto che alcune condotte (i calci sferrati a Zeppetelli già a terra, forse già morto; la fuga posta in essere insieme a Maglione; il nascondersi nell'abitazione dove i due erano stati arrestati) costituiscano un post factum e non abbiano avuto un diretto nesso causale con la morte della vittima non ne esclude la rilevanza, indicando la piena adesione del ricorrente alla condotta dell'amico e il contributo prestato. Moscatiello aveva accompagnato l'amico sul luogo dell'omicidio, lo aveva atteso nell'autovettura garantendogli la fuga, lo aveva supportato nella fase finale dell'omicidio. In definitiva, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure mosse dal ricorrente e fornisce completa, adeguata e logica motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre