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Sentenza — n. 39196/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Gashi Astrit con la sentenza del Tribunale di Modena del 26/2/2014, irrevocabile il 1/2/2015. Gashi era stato condannato con sentenza del Tribunale di Pisa del 9/4/2015, irrevocabile il 26/4/2016, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa: ricorrevano, quindi, i presupposti per la revoca di diritto del beneficio previsti dall'art. 168, comma 2, n. 1 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Gashi Astrit, deducendo violazione di legge processuale. L'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale non era stato notificato all'interessato, benché Gashi fosse detenuto. Gashi aveva nominato il difensore ricorrente solo con riferimento ad un diverso incidente di esecuzione pendente davanti al Tribunale di Forlì, mentre non vi era alcuna nomina con riferimento al presente procedimento ed alcuna elezione di domicilio. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale restituzione in pristino remissione della pena facoltà di astenersi dal testimoniare revoca dell'asilo rinvio del dibattimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASHI ASTRIT nato il 09/11/1983 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG M- Francesca Loy che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Gashi Astrit con la sentenza del Tribunale di Modena del 26/2/2014, irrevocabile il 1/2/2015. Gashi era stato condannato con sentenza del Tribunale di Pisa del 9/4/2015, irrevocabile il 26/4/2016, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa: ricorrevano, quindi, i presupposti per la revoca di diritto del beneficio previsti dall'art. 168, comma 2, n. 1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Gashi Astrit, deducendo violazione di legge processuale. L'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale non era stato notificato all'interessato, benché Gashi fosse detenuto. Gashi aveva nominato il difensore ricorrente solo con riferimento ad un diverso incidente di esecuzione pendente davanti al Tribunale di Forlì, mentre non vi era alcuna nomina con riferimento al presente procedimento ed alcuna elezione di domicilio. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Come emerge dall'esame del fascicolo processuale, Gashi non aveva effettuato nessuna elezione di domicilio presso lo studio del difensore con riferimento alla fase dell'esecuzione; né una eventuale elezione di domicilio eseguita in sede di cognizione possedeva efficacia in questa fase, come costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità: in effetti, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769 - 01), cosicché, nel procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione (Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154 - 01).

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa che provvederà dopo avere instaurato un regolare contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa. Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere e