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Sentenza — n. 39195/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order revoking probation because the trial judge could have granted it again.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order that revoked Ivan Fortino's suspended sentence. The lower court revoked the benefit because Fortino committed a new crime within five years of the original sentence's finality. The Supreme Court ruled that the trial judge had discretion to grant a second suspension if conditions were met, and the execution judge lacked authority to override that discretionary decision.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.: The execution judge cannot revoke a conditional suspension of sentence if the trial judge had the discretion to grant it again under the statutory conditions.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence execution judge authority second grant of probation discretionary judicial power revocation of benefit Cassation annulment Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
Il Giudice non aveva tenuto conto della possibilità, per il giudice della cognizione, di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.
Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Come correttamente rileva il ricorrente e come ricorda lo stesso provvedimento impugnato, la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è possibile solo se non ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.
art. 483 cod. pen
Fortino era stato successivamente condannato per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTINO IVAN nato a NOCERA INFERIORE il 04/05/1977 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG M. Francesca Loy che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ivan Fortino con sentenza dello stesso Tribunale del 14/4/2003, irrevocabile il 14/11/2005. Fortino era stato successivamente condannato per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso 1'8/9/2005, quindi nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ivan Fortino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Giudice non aveva tenuto conto della possibilità, per il giudice della cognizione, di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; nel caso di specie ricorrevano i presupposti per la seconda concessione del beneficio, atteso che il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze di condanna non superava il limite di due anni di reclusione, né Fortino aveva subito condanne intermedie.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Come correttamente rileva il ricorrente e come ricorda lo stesso provvedimento impugnato, la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è possibile solo se non ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 164, cod. pen., vale a dire se il giudice del nuovo processo non ha concesso una seconda volta il beneficio, ricorrendone le condizioni. Si tratta di decisione che spetta al giudice della cognizione che, se non viene impugnata, diviene definitiva. Il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo sindacare, né modificare la decisione di quello della cognizione: il suo intervento è previsto solo quando è obbligatorio per legge (come, appunto, nel caso della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.) e non quando ha natura discrezionale. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non sussistendo i presupposti per la revoca del beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere es