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Sentenza — n. 39099/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39099/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE SALVATORE ANDREA nato a CROTONE il 08/04/1983 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24.2.2022 il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Andrea Falcone avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Crotone respingeva la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari disposta per il delitto di cui all'art.416 cod. pen. al fine di commettere delitti di favoreggiamento della permanenza illecita in Italia di numerosi cittadini extracomunitari tramite la formazione e uso nei procedimenti amministravi di rilascio del permesso di soggiorno di atti falsi, nonché per i delitti di falsità in certificati, per induzione in errore del pubblico ufficiale che li rilascia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 39099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo occorre rilevare che, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01).

Parole chiave

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immigrazione clandestina permessi di dimora frode alla legge sugli stranieri allontanamento in diritto degli stranieri soggiorno illegale visti, asilo, immigrazione, ecc
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE SALVATORE ANDREA nato a CROTONE il 08/04/1983 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24.2.2022 il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Andrea Falcone avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Crotone respingeva la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari disposta per il delitto di cui all'art.416 cod. pen. al fine di commettere delitti di favoreggiamento della permanenza illecita in Italia di numerosi cittadini extracomunitari tramite la formazione e uso nei procedimenti amministravi di rilascio del permesso di soggiorno di atti falsi, nonché per i delitti di falsità in certificati, per induzione in errore del pubblico ufficiale che li rilascia.

2. Il Falcone, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi con cui ha denunciato la violazione di legge e omessa motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il PG ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con successiva memoria il Falcone ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e sua sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la rinuncia al ricorso.

2. Al riguardo occorre rilevare che, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, è venuto meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01).

3. Sulla scorta di quanto espresso in premessa il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2022.