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Ordinanza — n. 38850/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects correction of cassation ruling due to essential modification and prior death facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the request to correct a 2019 ruling regarding the death of an accused prior to the appeal judgment. Defense lawyers argued that the unacknowledged death constituted a material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The court denied this, ruling that correcting the sentence would cause an essential modification by altering the outcome and requiring changes to the appellate judgment as well.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; The correction of a criminal court decision is inadmissible when it would result in an essential modification of the judgment, such as changing the outcome or requiring simultaneous correction of prior decisions.

Parole chiave

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correction of criminal judgment material error in fact essential modification of sentence deceased accused Cassazione di Roma vecchiaia e morte favor testamenti disposizione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
In primo luogo, in palese violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione ipotizzata determinerebbe una modificazione essenziale della sentenza, in quanto l'annullamento della sentenza impugnata dovrebbe essere sostituito con altra pronuncia, del tutto differente.
art. 130 cod. proc. pen
Secondo i ricorrenti, la sentenza emessa nei confronti di un imputato deceduto è inesistente, mentre la mancata conoscenza dell'evento morte da parte del giudice determina un errore di fatto paragonabile all'errore materiale e permette il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIORI MARCELLO FRANCESCO PRIORI PIER LUIGI PRIORI PRIORI STEFANO PRIORI FRANCESCA MARIA ALESSANDRA FILCTEM C.G.I.L. DI CASTROVILLARI per la correzione della sentenza del 06/11/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto la correzione dell'errore materiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 10504/2020 del 16/11/2019, questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto dalla parte civile Comune di Tortora avverso quella della Corte di appello di Catanzaro del 25/9/2017, che aveva confermato l'assoluzione, tra gli altri, di Lamberto Priori dai delitti ascrittigli, annullava la sentenza impugnata nei confronti degli imputati, tra cui Priori, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. I difensori e procuratori speciali di Marcello Francesco Priori, Pier Luigi Priori, Stefano Priori e Francesca Maria Alessandra Priori, eredi di Lamberto Priori, avanzano istanza di correzione di errore materiale a questa Corte, segnalando e documentando che Lamberto Priori era deceduto il 16/3/2016, quindi in data anteriore alla sentenza di appello successivamente impugnata con il ricorso per cassazione, circostanza non rilevata né dal giudice di appello né dalla Corte di cassazione. Secondo i ricorrenti, la sentenza emessa nei confronti di un imputato deceduto è inesistente, mentre la mancata conoscenza dell'evento morte da parte del giudice determina un errore di fatto paragonabile all'errore materiale e permette il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. I difensori chiedono, pertanto, che la Corte adotti i provvedimenti necessari alla correzione della sentenza.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri conclude per la correzione dell'errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza non può essere accolta. Ostano all'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale diverse considerazioni. In primo luogo, in palese violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione ipotizzata determinerebbe una modificazione essenziale della sentenza, in quanto l'annullamento della sentenza impugnata dovrebbe essere sostituito con altra pronuncia, del tutto differente. Tale pronuncia dovrebbe essere di inammissibilità del ricorso della parte civile Comune di Tortora, già dichiarato inammissibile nei confronti di Marzotto Pietro, anch'egli deceduto; tuttavia, la morte di Pietro Marzotto era avvenuta dopo la sentenza di appello, mentre quella di Lamberto Priori è precedente ad essa.

In secondo luogo, la modifica essenziale della sentenza della Corte di Cassazione non dovrebbe riguardare il solo dispositivo, ma anche la motivazione del provvedimento. Infine, la circostanza della morte in data antecedente alla sentenza di appello dimostra che ad essere corretta dovrebbe essere (anche) quella sentenza che, peraltro, aveva assolto Priori dalle imputazioni mosse: la correzione richiesta dagli istanti, quindi, dovrebbe incidere anche sul contenuto della sentenza di appello.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consiglier