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Sentenza — n. 38849/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order due to failure to notify hearing date, violating absolute nullity rules on contradiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judge's order regarding the execution of sentences, ruling it void due to lack of notification. The applicant argued the order was issued without contradiction and violated procedural rights. The court held that failing to notify the hearing date constitutes an absolute nullity requiring annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: Failure to notify the interested party of the hearing date in execution proceedings constitutes an absolute nullity, mandating annulment with remittal to ensure contradiction.

Parole chiave

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execution proceedings absolute nullity lack of notification procedural contradiction remittal to judge infrazioni uniche e continuate principio della doppia incriminazione impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod.
Art. 179 cod. proc. pen.
che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»).
Art. 623 cod. proc. pen.
Art. 604 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»).

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki
Si è precisato che «l'omesso avviso, all'interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv.
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha
248679; recentemente Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv.
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso
Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI MATTIA nato a TRESCORE BALNEARI° il 25/02/1989 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Luigi G. BIRRITTERI che ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione al GIP del Tribunale di Bolzano; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Mattia ZAMBETTI in relazione ai reati giudicati con due sentenze.

2. Ricorre Mattia ZAMBETTI, a mezzo del difensore avv. Alessandro Turconi, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché: emesso senza contraddittorio; sussistevano i requisiti della invocata continuazione.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo. 3.1. L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità del provvedimento assunto all'esito di essa. Si è precisato che «l'omesso avviso, all'interessato, della fissazione della data di udienza nel procedimento di esecuzione è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto (Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679; recentemente Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 - dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189). 3.2.

L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché fissi la camera di consiglio per provvedere sulla richiesta del condannato nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020 - dep. 2021, Selis, Rv. 280524, ha chiarito che: «in tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano. 0) "t% - ctu c Così deciso il 28 settembre 2022. :r31 ) ce (1) 0 i4