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Sentenza — n. 38847/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying crime continuation due to ignored prior judicial unification and lack of specific planning evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence execution court's order denying the recognition of crime continuation under Article 671 of the Criminal Procedure Code. The applicant argued that the lower court failed to consider the temporal proximity and structural identity of crimes already unified in a previous execution judgment. The court ruled that the execution judge cannot disregard prior judicial evaluations of continuity and must address the existing temporal overlap, leading to the annulment and remittal for a new, properly motivated decision.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The execution judge, when evaluating the continuity of crimes, cannot disregard prior judicial assessments of continuity regarding crimes within the same temporal and spatial context and must explicitly address the existing unification of offenses.

Parole chiave

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crime continuation execution proceedings temporal proximity prior judicial unification Article 671 c.p.p. judicial evaluation remittal for new judgment reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di ANTON Gabriel Ionut volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di ANTON Gabriel Ionut volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTON GABRIEL IONUT (CUI 04QQ10A) nato in ROMANIA il 11/10/1993 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di ANTON Gabriel Ionut volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con nove sentenze. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a furti tentati e consumati tra il 30 ottobre 2012 e il 10 maggio 2015, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi.

2. Ricorre ANTON Gabriel Ionut, a mezzo del difensore avv. Alessandro Bertoli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione in sede esecutiva di numerosi delitti commessi nell'ambito temporale tra il 30 ottobre 2012 (sentenza sub.

2) e il 10 maggio 2015 (sentenza sub. 3), entro il quale ricadono anche i fatti giudicati con le altre sette sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3. Ciò premesso, deve essere rilevato che il ricorrente fa correttamente notare che il giudice dell'esecuzione (ordinanza Tribunale di Firenze in data 5 marzo 2019) aveva già unificato le condotte di furto e tentato furto commesse in Firenze tra il 30 ottobre 2012 (sentenza sub.

2) e il 1° maggio 2015 (sentenza sub. 3), così evidenziando sia l'unificazione operata tra i vari reati, fra loro, sia la sovrapposizione rispetto alle altre sentenze relative ai reati di furto e tentato furto commessi nel medesimo ambito temporale, con l'anzidetto arco temporale per il quale è già stata riconosciuta la continuazione. 3.1. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la coincidenza temporale, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato. 3.2.

Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 3.3.

Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tale condiviso orientamento e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del citato principio di diritto.

4. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di