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Sentenza — n. 38845/2022 — snpen Generato dall'IA

Court annuls execution order for increased sentence, ruling reduced penalty for abbreviated trial must apply to satellite crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order recognizing the continuation of execution and re-determining the total sentence. The appellant argued that the two-month increase for each satellite crime of personal injury exceeded the original judgment, which had applied a one-third reduction due to the abbreviated trial. The court held that the appellate judge erred by failing to apply the statutory reduction for the abbreviated trial to the increased penalty for these specific satellite crimes, mandating a new determination with the correct legal application.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: In proceedings for the recognition of continuation in execution, if a satellite crime was tried under the abbreviated trial, the penalty increase under Art. 81 is subject to the reduction for abbreviated trial under Art. 442.

Parole chiave

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continuation of execution abbreviated trial reduction satellite crimes penalty increase judgment of execution adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata ex art. 671 cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (Sez.
Art. 81 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod.
art. 442 cod. proc. pen
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita
pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI MANOLO nato a ROMA il 29/01/1982 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata ex art. 671 cod. proc. peri, da Manolo RICCI in relazione ai fatti giudicati con due sentenze (1. Tribunale di Roma in data 8 aprile 2015;

2. Corte d'appello di Roma in data 6 dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza del GIP Roma in data 29 maggio 2019) e ha rideterminato la pena finale complessiva in tre anni di reclusione.

2. Ricorre Manolo RICCI, a mezzo dell'avv. Stefano Zoccano, sostituto processuale dell'avv. Nicola Caricaterra, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché l'aumento di pena di due mesi di reclusione per ciascuno dei reati di lesione personale (capi 2 e 3) giudicati con la seconda sentenza è stato determinato in misura superiore rispetto al giudizio di cognizione là dove era stata determinata una pena di due mesi di reclusione per ciascuno, ridotta di un terzo per il rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che attiene unicamente alla determinazione della porzione di pena per due reati satellite, è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'applicazione della legge perché non ha applicato la diminuente per il rito abbreviato ai reati dì cui ai capi 2) e 3) della sentenza sub.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617). 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite di cui ai capi 2) e 3) della sentenza sub. 2, facendo applicazione del richiamato principio di diritto. 2 5d,

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deci