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Sentenza — n. 38843/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the detainee having already served the sentence in question.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already served the specific sentence in question before the appeal was decided. The applicant argued that the supervisory court's refusal to allow home detention should be overturned based on prevailing jurisprudence regarding the dissolution of cumulative sentences. The court rejected this argument, ruling that the applicant's interest in challenging the order had vanished once the sentence was executed, thereby satisfying the condition of 'supervening lack of interest' under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant's interest in overturning the decision has ceased to exist due to a subsequent factual change, such as the execution of the contested sentence.

Parole chiave

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supervening lack of interest inadmissibility of appeal execution of sentence home detention measure dissolution of cumulative sentences remissione della pena permesso di dimora scaduto pena residua

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani
202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli
tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri
227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio
234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUTAIB HAKIM nato in ALGERIA il 17/11/1976 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Marco DALL'OLIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Hakim BOUTAIB avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 9 giugno 2021 che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta del detenuto di espiare la pena residua presso il proprio domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, sul rilievo della presenza di un reato cd. ostativo ex art. 4-bis ord. pen.

2. Ricorre Hakim BOUTAIB, a mezzo del difensore avv. Mario Antonio Angelelli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo possibile un'interpretazione contraria all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 1, n. 25046 del 13/01/2012, Zarra, Rv. 253335), cui si è richiamato il Tribunale di sorveglianza, partendo dal presupposto dell'esistenza del principio di scioglimento del cumulo anche in caso di reati ostativi, dal confronto tra la detenzione ai sensi della legge 199 del 2010 e quella di altri istituti, dalla sospensione della esecuzione quale avveniva con riferimento al c.d indultino, dal confronto con la detenzione domiciliare, dalla quale, in particolare, sarebbe desumibile a contrario, l'applicazione del principio dello scioglimento del cumulo alla detenzione ex lege n. 199 del 2010.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento 2 (541 giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato in data 12 marzo 2022 la pena in relazione alla quale era stata rigettata l'istanza di misura alternativa. 3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d