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Sentenza — n. 38842/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal order for revoking conditional sentence suspension due to lack of identity of crime nature requirement for felonies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed an appellate court order rejecting his request to revoke Giovanni Bevilacqua's conditional sentence suspension. The court found the lower judge erred in law by requiring an identity of crime nature for felonies, a requirement that applies only to contraventions. Consequently, the Cassation Court annulled the order and remanded the case for a new examination based on the correct legal principle.

Regesto Legislator

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Art. 168, n. 1 cod. pen.; The identity of the nature of the crime is a prerequisite for revoking conditional sentence suspension only for contraventions, not for felonies, meaning any subsequent felony automatically triggers revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit identity of crime nature felony versus contravention appellate execution judge revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, n. 1 cod. pen.
Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv.
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, P.M. in proc. De Filippis
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv.
Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti
240679; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: BEVILACQUA GIOVANNI nato a COSENZA il 23/01/1960 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni BEVILACQUA con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 5 novembre 2007, irrevocabile in data 22 dicembre 2007, per il delitto di violazione di sigilli ed altro, commesso in data 26 settembre 2006, in relazione alla condanna per tentato furto, commesso il 19 settembre 2012, pronunciata dalla Corte d'appello di Catanzaro in data 9 maggio 2017, irrevocabile in data 7 ottobre 2017, sul presupposto della diversa indole dei reati.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il quale non prevede affatto, per i delitti, l'identità di indole.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come ha fondatamente denunciato il pubblico ministero ricorrente, secondo il chiaro contenuto della legge, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383;

Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv. 240679; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688). 3.2. Il palese errore di diritto in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, che pretenderebbe l'identità di indole anche per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per un delitto, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione procederà, in piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, a esaminare nuovamente la richiesta del pubblico ministero, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il