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Sentenza — n. 38830/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows home detention request by rejecting prison tribunal's focus solely on crime severity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Palermo Prison Tribunal's order denying home detention and probation for Salvatore Alfano. The tribunal had rejected the request based primarily on the severity of the aggravated robbery charge and prior criminal record. The Court ruled that such factors cannot automatically preclude alternative measures and emphasized that a critical review of past conduct need only be initiated, not fully completed, to qualify for probation.

Regesto Legislator

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Art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354; In matters of probation, the gravity of the crime, prior record, or lack of full confession cannot alone be decisive negative elements, and it is sufficient that the inmate has begun a critical process of revision.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation service social home detention request prison surveillance tribunal critical conduct review aggravated robbery penalty altri reati reato grave commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALFANO SALVATORE nato a PARTINICO il 25/01/1987 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di Francesca Costantini, sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E , thl PiKmu 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza del 9/9/2021 dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale, richieste avanzate nell'interesse di Salvatore Alfano. Osservava, in premessa, l'adito Tribunale di sorveglianza che Alfano stava espiando la pena di anni tre, mesi tre, giorni 28 di reclusione, al netto del presofferto ed in ragione della maggior pena di anni 4 mesi 4 di reclusione, come da cumulo della Procura generale di Palermo in data 2/1/2020.

Il Tribunale di sorveglianza osservava che a carico di Alfano sussistevano gravi delitti e in particolare la condanna per rapina aggravata e per l'illecita detenzione si sostanze stupefacenti, oltre che per ricettazione e danneggiamento. Si escludeva così la possibilità di richiedere la detenzione domiciliare essendo in corso di espiazione un delitto compreso nel catalogo di cui all'articolo 4 bis L. 26 luglio 1975, n.354. Ancora, il Tribunale di sorveglianza richiamava i precedenti di polizia e la denuncia per evasione e danneggiamento. Ricostruiva la storia personale e quella carceraria richiamando la relazione comportamentale in cui si dava atto di un encomio ricevuto per un impegno scrupoloso nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Il Tribunale di sorveglianza riteneva maggiormente confacente alla condizione di Alfano l'osservazione intramuraria, al fine di indirizzare le capacità critiche alla rivisitazione del passato deviante.

2. Ricorre per cassazione Alfano Salvatore, con il ministero dei difensori di fiducia e lamenta la violazione dell'articolo 47 L. 26 luglio 1975, n.354. In particolare il Tribunale di sorveglianza non aveva preso in considerazione adeguata, quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il percorso di ferma rielaborazione critica della condotta delittuosa e aveva ritenuto necessario un'ulteriore prosecuzione dell'osservazione intramuraria.

3. Il ricorso è fondato; il Tribunale di sorveglianza ha, invero, esaminato la richiesta proposta da Salvatore Alfano valutando la sola gravità del reato commesso e dei precedenti a carico. Così esso Tribunale di sorveglianza non si è adeguato al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, (dep. 15/01/2020), M., Rv. 277924).

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non occorre il recupero del singolo e la sua ultimazione, ma è sufficiente che il detenuto dia prova di aver avviato un procedimento di rielaborazione del fatto deviante, procedimento che proprio la misura alternativa contribuisce a consolidare e a chiudere. Nella specie il Tribunale di sorveglianza operando una valutazione esclusivamente retrospettiva non prende in esame adeguato i progressi comportamentali di Alfano, progressi di cui la stessa relazione comportamentale redatta dall'istituto di pena dà atto.

In questa logica, infatti si apprende di un encomio riconosciuto al detenuto in ordine al quale la motivazione dell'ordinanza impugnata è essenzialmente inadeguata. Alla luce di quanto premesso il ricorso vg accolto e l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo