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Sentenza — n. 38824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive surveillance measure citing lack of procedural vices and factual errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Giuliano Castellino against a preventive surveillance measure imposed by the Rome Tribunal. The appellant argued that the lower courts violated the principle of ne bis in idem and misinterpreted the law regarding the typicity of facts, claiming the measures relied on outdated or non-penal administrative violations. The court found no merit in these claims, noting that the preventive judges correctly assessed the persistence of social danger based on recent conduct and prior convictions, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011: The court dismisses appeals against preventive measures when the lower courts properly evaluate the persistence of social danger based on current conduct and prior records, rejecting arguments that mere administrative violations or lack of originality in reasoning constitute procedural vices.

Parole chiave

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preventive measures social danger assessment ne bis in idem principle procedural vices typicity of facts discretionary power persistent refusal of norms minaccia attuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il difensore di Giuliano Castellino ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi volti a lamentare i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011
Le censure difensive non sono fondate laddove deducono violazione di tipicità nella scelta della prescrizione di darsi alla ricerca di un lavoro, tenuto conto del potere discrezionale riconosciuto al giudice di prevenzione dall'art. 8, comma 5, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processu
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processu

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434-01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 avverso il decreto del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Roma applicava, nei confronti di Giuliano Castellino, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Giuliano Castellino proponeva gravame, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con decreto del 17 giugno 2021, di conferma del provvedimento di primo grado.

3. Il difensore di Giuliano Castellino ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi volti a lamentare i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. e a richiedere l'annullamento del decreto della Corte di appello. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio ne bis in idem sul piano procedimentale e su quello sostanziale. Secondo le doglianze difensive, i giudici della prevenzione avrebbero valorizzato elementi già considerati e ponderati nei precedenti provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Castellino del 23 giugno 2014 e del 10 maggio 2018 - la cui esecuzione era terminata il 28 maggio 2020 - e nel provvedimento del 3 giugno 2019, di rigetto della richiesta di aggravamento della misura di prevenzione.

Il ricorrente sostiene che, con il provvedimento della Corte di appello ora impugnato, i giudici della prevenzione abbiano fondato il giudizio di pericolosità sociale su elementi carenti di originalità, di attualità e di concretezza. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza della tipicità della fattispecie di prevenzione. Secondo le doglianze difensive, esclusi gli elementi già considerati nei precedenti provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i giudici della prevenzione avrebbero valorizzato comportamenti che consisterebbero in mere violazioni amministrative della normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

I citati comportamenti, non avendo alcuna rilevanza penale, non avrebbero dovuto essere considerati nel provvedimento ora impugnato.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce erroneità nell'interpretazione del d.lgs. n. 159 del 2011 circa la ritenuta sussistenza della pericolosità sociale di Giuliano Castellino e circa la ritenuta idoneità degli elementi di fatto richiamati nel provvedimento impugnato a fondare i requisiti e i presupposti operativi di cui agli artt. 1, lett. c), e 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo le doglianze difensive, i giudici della prevenzione avrebbero fondato la propria decisione non su elementi indiziari, ma su congetture e sospetti.

Di conseguenza, il ricorrente sostiene che, nel caso ora in esame, risulti del tutto carente il requisito della pericolosità sociale. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce errori circa le valutazioni in ordine ai requisiti della concretezza e dell'attualità della pericolosità sociale di Castellino. Secondo le doglianze difensive, i giudici della prevenzione, da un lato, si sarebbero limitati ad elencare i precedenti giudiziari e di polizia di Castellino senza motivare sulla reale attualità della pericolosità sociale; dall'altro lato, avrebbero confuso la mera proclività a delinquere con il concetto di pericolosità sociale. 3.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce errori e sproporzione nella scelta della misura di prevenzione, della sua durata e delle prescrizioni connesse. Secondo le doglianze difensive, i giudici della prevenzione avrebbero innanzitutto adottato una prescrizione - quella relativa all'obbligo di ricerca di un lavoro - che potrebbe trovare applicazione solamente in relazione alla categoria dei soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, di cui però non si fa menzione nel provvedimento ora impugnato. Il ricorrente sostiene inoltre che la misura di prevenzione scelta, la durata della stessa e le prescrizioni adottate dai giudici della prevenzione siano comunque sproporzionate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con riguardo al primo motivo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176-01).Nel caso ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto dal vizio denunciato dal ricorrente. I giudici della prevenzione hanno distinto due fasi della propria valutazione, di cui una volta alla ricostruzione storica di elementi - quali precedenti giudiziari, precedenti di polizia e procedimenti penali pendenti - temporalmente antecedenti ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione che avevano già interessato Castellino; l'altra finalizzata a valorizzare nuovi e originali elementi dimostrativi della sussistenza del requisito della pericolosità sociale.

I giudici della prevenzione hanno perciò fondato le proprie considerazioni in tema di pericolosità sociale su elementi nuovi - come si vedrà più approfonditamente nell'esame del secondo motivo - e successivi ai precedenti provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, elementi che sono stati letti congiuntamente alla storia giudiziaria di Castellino ai fini della riconduzione di quest'ultimo alla categoria di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. I giudici della prevenzione, lungi dal fondare le proprie considerazioni soltanto su elementi già considerati in antecedenti procedimenti di prevenzione, hanno svolto una ricostruzione storica dei precedenti a carico di Castellino e hanno condotto il giudizio di pericolosità sociale anche alla luce dei più recenti comportamenti, puntualmente ricostruiti nel provvedimento ora impugnato. 1.2.

Con riguardo al secondo motivo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842-01).

Nel caso ora in esame, i giudici della prevenzione hanno ritenuto sussistente il requisito della pericolosità sociale, in relazione al Castellino, sulla base di condotte di quest'ultimo successive al 3 giugno 2019 e sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 415, 650 cod. pen. e all'art. 18, quinto comma, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, poiché erroneamente qualificano le citate condotte come violazioni amministrative. I giudici della prevenzione hanno dettagliatamente descritto i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità, facendo riferimento, da un lato, al reato di organizzazione di manifestazioni non autorizzate, in relazione al quale Castellino si era avvalso della propria leadership nel movimento che aveva organizzato le manifestazioni violente, e si era servito del web e della rivista, di cui lo stesso era direttore editoriale, per promuovere la partecipazione alle citate manifestazioni; dall'altro lato, al reato di istigazione a disobbedire alle leggi.

I giudici della prevenzione hanno fornito una motivazione che non risulta affetta dai vizi di violazione di legge denunciati dal ricorrente, e, anzi, hanno posto a fondamento delle proprie considerazioni comportamenti che, secondo i giudici della prevenzione e nell'ambito dell'autonomia di giudizio che caratterizza il procedimento di applicazione di misure di prevenzione, presentano rilevanza penale. 1.3. Con riguardo al terzo motivo, deve notarsi, tenuto conto di quanto esposto nell'esame dei primi due motivi del ricorso, che le doglianze difensive non colgono nel segno.

I giudici della prevenzione hanno fornito motivazione puntuale in ordine alle specifiche condotte valorizzate ai fini del riconoscimento della sussistenza della pericolosità sociale. In particolare, i giudici della prevenzione, lungi dal fondare il proprio giudizio su meri sospetti o su congetture, hanno dato atto dell'attività di promozione delle citate manifestazioni e hanno esposto specifico riferimento ai comportamenti di Castellino di incitamento dei manifestanti alla violenza. 1.4. Con riguardo al quarto motivo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, e rilevano, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434-01).

Nel caso ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto dai vizi denunciati dal ricorrente. In particolare, i giudici della prevenzione hanno espressamente ritenuto attuale la pericolosità sociale di Castellino, con riferimento puntuale alle violazioni - considerate gravi dai giudici della prevenzione e commesse dopo l'applicazione della precedente misura di prevenzione - che hanno reso ancora attuale la pericolosità sociale di Castellino, come descritto nell'analisi circa i primi tre motivi del ricorso per cassazione ora in esame.

Di conseguenza, la Corte di appello di Roma ha ritenuto fondato il provvedimento del Tribunale e sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione, in ragione della sussistenza di una persistente condizione di rifiuto delle norme di convivenza civile. Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove affermano che i giudici della prevenzione avrebbero confuso il concetto di pericolosità sociale con quello della proclività a delinquere, poiché i giudici della prevenzione hanno basato le proprie valutazioni non solo sui precedenti giudiziari di Castellino, ma anche sui suoi più recenti comportamenti.1.5.

Con riguardo all'ultimo motivo, si deve osservare che le doglianze difensive non sono fondate. I giudici della prevenzione hanno puntualmente motivato circa le ragioni alla base della scelta della misura di prevenzione concretamente applicata. In particolare, il giudice di appello ha dato atto delle numerose condanne e dei carichi pendenti a carico di Castellino. In considerazione di tali elementi, il giudice di appello ha ritenuto giustificato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione nella durata stabilita nel decreto del Tribunale e ha basato tale valutazione sulla personalità di Castellino, per come emergente dagli atti, caratterizzata da una posizione oppositiva rispetto alle norme della convivenza civile e all'autorità preposta, posizione espressa mediante condotte tenute a partire dal 2003.

Le censure difensive non sono fondate laddove deducono violazione di tipicità nella scelta della prescrizione di darsi alla ricerca di un lavoro, tenuto conto del potere discrezionale riconosciuto al giudice di prevenzione dall'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 nell'applicazione di prescrizioni ritenute necessarie.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processu