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Sentenza — n. 38821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for reformatio in peius violation and directly sets reduced penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence regarding the penalty imposed on Mimmo Ciampa, finding a violation of the prohibition against increasing the punishment. The appellant argued that the appellate court improperly increased the sentence despite admitting the need for a reduction under the abbreviated trial procedure. The court ruled that while the reasoning was flawed, the specific error did not warrant remittal, allowing the court to directly determine the correct reduced penalty.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 620 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may annul a second-instance judgment without remittal when it finds a violation of the reformatio in peius prohibition and can directly determine the correct penalty based on established facts.

Parole chiave

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reformatio in peius abbreviated trial procedure penalty reduction direct determination no remittal required adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorso, che lamenta anche l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato per le contravvenzioni, si duole fondatamente della violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.
Art. 619 cod. proc. pen.
La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
In effetti, non vi è alcun errore da correggere ex art. 130 cod. proc. pen., sotto il profilo del contrasto materiale tra la motivazione e il dispositivo che appaiono tra loro coerenti, seppure errati in diritto e privi di conseguenzialità dal punto di vista logico.
Art. 442 cod. proc. pen.
Non essendovi impugnazione sulla pena in concreto da infliggere, quale risultante dall'applicazione della diminuente dell'art. 442, comma 2, cod.
Art. 620 cod. proc. pen.
sulla pena base di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda, alla determinazione di essa può provvedere direttamente il Collegio ex art. 620, comma 1, lett.
art. 597 cod. proc. pen
Il ricorso, che lamenta anche l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato per le contravvenzioni, si duole fondatamente della violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.
art. 619 cod. proc. pen
La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
In effetti, non vi è alcun errore da correggere ex art. 130 cod. proc. pen., sotto il profilo del contrasto materiale tra la motivazione e il dispositivo che appaiono tra loro coerenti, seppure errati in diritto e privi di conseguenzialità dal punto di vista logico.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019
(Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv.
Sez. 6, n. 12597 del 20/02/2004
Sez. 6, n. 12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv.
Sez. 7, n. 1686 del 10/12/2009
229216, in cui il dispositivo non riportava la pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche concesse in appello; Sez. 7, n. 1686 del 10/12/2009 - dep.
Sez. 4, n. 4114 del 10/01/2014
245421, in cui in cui nel dispositivo era indicata l'ammenda anziché la multa; Sez. 4, n. 4114 del 10/01/2014, P.G.
Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014
258187, in cui in cui nel dispositivo era indicato l'arresto anziché la reclusione; Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, P.G.
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMPA MIMMO nato a ANDALI il 24/12/1967 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena in mesi tre di arresto ed euro 600 di ammenda; lette le conclusioni del difensore, avv. Giovanni Volante, per Ciampa Mimmo, che ha concluso per la rideterminazione della pena nei termini indicati dal procuratore generale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato dal Tribunale di Monza in data 11 maggio 2021, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto a Mimmo CIAMPA per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 in mesi sei di arresto ed euro 600 di ammenda.

2. Ricorre Mimmo CIAMPA, a mezzo del difensore avv. Giovanni C. Volante, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio che, come ammette la stessa Corte di appello, doveva essere ridotto della metà per il rito a fronte della sentenza di primo grado che aveva inflitto la pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda (pena base mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che lamenta anche l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato per le contravvenzioni, si duole fondatamente della violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

2. La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv. 278036, in cui il dispositivo riportava una pena pecuniaria superiore a quella indicata nella motivazione; in precedenza:

Sez. 6, n. 12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv. 229216, in cui il dispositivo non riportava la pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche concesse in appello; Sez. 7, n. 1686 del 10/12/2009 - dep. 2010, P.M. in proc. Frisoli, Rv. 245421, in cui in cui nel dispositivo era indicata l'ammenda anziché la multa; Sez. 4, n. 4114 del 10/01/2014, P.G. in proc. Cipollone, Rv. 258187, in cui in cui nel dispositivo era indicato l'arresto anziché la reclusione; Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, P.G. in proc. Marfisi, Rv. 259281, in cui in cui nel dispositivo era indicato l'arresto anziché la reclusione). 2.1.

Si tratta, tuttavia, di casi diversi da quello oggetto del giudizio nel quale si deduce che il giudice di secondo grado abbia, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, irrogato una pena superiore a quella del primo giudice, pur dando atto di volerla ridurre della metà per la corretta applicazione della diminuente per il rito abbreviato prevista per le contravvenzioni.

3. In effetti, non vi è alcun errore da correggere ex art. 130 cod. proc. pen., sotto il profilo del contrasto materiale tra la motivazione e il dispositivo che appaiono tra loro coerenti, seppure errati in diritto e privi di conseguenzialità dal punto di vista logico. 3.1. La sentenza impugnata, infatti, da' atto che il primo giudice avrebbe dovuto ridurre la pena della metà, anziché di un terzo, e conclude per la "parziale riforma", ma determina una pena superiore a quella del primo giudice. Si tratta di un errore di diritto perché, mancando un contrasto tra motivazione e dispositivo, non si tratta di un errore materiale del tipo di quelli individuati dalla richiamata giurisprudenza, ma piuttosto della violazione del divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen.

4. Non essendovi impugnazione sulla pena in concreto da infliggere, quale risultante dall'applicazione della diminuente dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sulla pena base di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda, alla determinazione di essa può provvedere direttamente il Collegio ex art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., in conformità all'autorevole principio secondo il quale «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti» (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrobe, Rv. 271831). La pena va determinata algebricamente in tre mesi di arresto ed euro 600 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in tre mesi di arresto ed euro 600,0