Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Lotfi Kosksi's appeal inadmissible for being generic and lacking specific factual arguments. Kosksi challenged a fine for failing to obey an expulsion order, arguing the court omitted to apply a statutory exclusion of prosecution for minor offenses. The court rejected this because the defense merely theorized potential grounds for acquittal without addressing the specific facts the lower court considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. 274/2000; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on hypothetical or generic legal theories without deducing specific factual circumstances that the lower court allegedly failed to consider.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOSKSI LOTFI (CUI 039CBDV) nato in TUNISIA il 08/09/1981 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIUDICE DI PACE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore non ha presentato conclusioni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Ancona dichiarava responsabile KOSKSI Lotfi del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998, accertato in Ancona il 13 marzo 2021, condannandolo alla pena di euro 10.000 di multa.
2. Ricorre KOSKSI Lotfi, a mezzo del difensore avv. Umberto Gramenzi, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'omessa risposta alla richiesta di applicazione della esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico. 3.1. In disparte la non contestata possibilità di applicare al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998 la causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 (si veda Sez. 1, n. 10275 del 16/01/2020), non può farsi a meno di rilevare che il ricorso si limita a esemplificare le teoriche ragioni che avrebbero potuto portare alla sentenza di proscioglimento, senza dedurre alcuna specifica situazione di fatto che il giudice avrebbe omesso di considerare.
L'ipoteticità e genericità dell'argomentazione difensiva determina l'inammissibilità del ricorso. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022. CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE Prima Sezione Penale