Cassation court annuls immigration offense judgment due to failure to meet strict 15-day procedural time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for an immigration-related offense because the prosecution failed to initiate proceedings within the mandatory 15-day window. The defendant argued that this procedural delay violated the strict time limits established for immigration cases, a point supported by recent Supreme Court jurisprudence. The court ruled that the timely raising of the nullity objection justified overturning the judgment and ordering a retrial in ordinary procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis d.lgs. 274/2000; Art. 491 c.p.p.: In immigration offenses, the 15-day limit for immediate presentation to the judge of peace is mandatory; its violation creates a relative nullity that must be raised within the appeal period, resulting in the annulment of the judgment if the objection was timely made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOHO AMINE nato in MAROCCO il 14/03/1988 avverso la sentenza del 11/10/2021 del GIUDICE DI PACE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; che ha concluso chiedendo letta la memoria e le conclusioni del difensore avv. Caviccioli, per BOHO Amine, che insiste nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza pronunciata 1'11 ottobre 2021, il Giudice di pace di Novara, decidendo all'esito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274, giudicava Amine BOHO colpevole del reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Biella il 4 gennaio 2019, condannandolo alla pena di 5.000,00 euro di ammenda.
2. Avverso tale sentenza Amine BOHO, a mezzo dell'avv. Marco Cavicchioli, ricorreva per cassazione, deducendo un solo motivo di ricorso in merito alla violazione di legge, in riferimento all'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, per non era stato rispettato il termine perentorio di 15 giorni per l'instaurazione del giudizio, prescritto per i reati in materia di immigrazione. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste.
3. Il ricorso è fondato.
31. Con provvedimento in data 7 febbraio 2020 (depositato il successivo 26 febbraio 2020) il Pubblico ministero autorizzava, nel proced. n. 30/2019 mod.21- bis, la polizia giudiziaria alla presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace per l'udienza del 20 luglio 2020. All'udienza del 15 febbraio 2021, instaurato il procedimento a seguito di rinvio dalla precedente udienza di comparizione, venivano compiute le formalità di apertura e il difensore reiterava l'eccezione di nullità già precedentemente sviluppata; il giudice la rigettava ritenendo non perentorio il termine di cui all'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000; il giudizio si concludeva con la sentenza pronunciata il 10 ottobre 2021. 3.2.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «in materia di reati concernenti l'immigrazione, la violazione da parte del P.M. del termine massimo di quindici giorni per la presentazione immediata dell'imputato al giudice di pace, previsto dall'art. 20-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, determina una nullità relativa, che deve essere eccepita entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 1520 del 05/11/2018 - dep. 2019, Mibar, Rv. 274793; si veda, in senso conforme, Sez. 1, n. 43831 del 30/09/2019, El Barhmi, Rv. 277325).
Si è, del pari, costantemente affermato che «in materia di reati concernenti l'immigrazione, ha carattere tassativo la previsione della instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di pace nel termine massimo di quindici giorni, recata dall'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, ed applicabile nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, nel caso in cui si procede nelle forme della presentazione immediata davanti al giudice» (Sez. 1, n. 25815 del 12/05/2015, Ech Charrady, Rv. 263959).
Si è chiarito, infatti, che la drastica riduzione dei tempi per la difesa, prevista dai moduli procedimentali di cui agli artt. 20-bis e 20-ter d.lgs. n. 274 del 2000 può trovare giustificazione solo se è realizzata la finalità di assicurare la celebrazione del processo in tempi brevissimi (Sez. 1, n. 7404 del 01/02/2018, Ajouli, Rv. 272060 ha precisato che una volta instaurato tempestivamente il rito, è del tutto ininfluente la circostanza che il giudizio subisca rinvii per ragioni processuali o istruttorie). 3.3. Ciò premesso, è il caso di precisare che la violazione del termine di quindici giorni per la presentazione immediata previsto dall'art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, che decorre dalla data del fatto (fatto salvo il tempo strettamente necessario all'iscrizione della notitia criminis), determina una nullità relativa che rientra nella previsione dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., sicché la nullità deve essere eccepita entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, il ricorso, al quale è allegata la prova della rituale e tempestiva proposizione dell'eccezione, è fondato poiché risulta erronea l'ordinanza di rigetto della eccezione di nullità tempestivamente proposta. 3.4. La fondatezza dell'eccezione avrebbe, quindi, dovuto indurre il giudice di merito a disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per la violazione del contraddittorio con riguardo all'instaurazione del rito speciale, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il T