Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive surveillance violation conviction for failure to sign at police station.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Alessandro Perney for violating preventive surveillance measures. The appellant argued that the conviction relied on erroneous legal application and contradictory reasoning regarding his specific recidivism. The court rejected these claims, finding the violation intentional rather than accidental and confirming the lower court's assessment of the appellant's social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient to prove the violation and the appellant's increased social danger, even if the violation occurred on a holiday and was attributed to forgetfulness.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERNEY ALESSANDRO nato a BARI il 08/04/1986 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 18 gennaio 2021, l'imputato Alessandro Perney è stato condannato alla pena di mesi otto per art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ne violava le prescrizioni, non presentandosi al designato Commissariato di P.S. per l'apposizione della prescritta firma per un'asserita dimenticanza, prevista almeno tre volte a settimana, nella giornata del 4 marzo 2012 (domenica), con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
2. Avverso detto provvedimento ricorre Alessandro Perney, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi ad un motivo. 2.1. Con l'unico coacervato motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della contestata recidiva.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che si dichiari l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. 1.1. La Corte d'appello di Bari ritenuta provata la responsabilità del ricorrente sulla base della comunicazione della Questura di Bari e, con motivazione sintetica ma sufficiente, integrativa della decisione di primo grado, ha ritenuto correttamente che la violazione sia stata integrata (peraltro non è contestata) - insieme alla contestata recidiva - pur considerandola di contenuta gravità ma espressiva di accentuata pericolosità e di rilevante capacità a delinquere proprio per la natura infraquinquennale e specifica dei precedenti definitivi, unitamente a quanto si dirà al paragrafo che segue. 1.2.
La motivazione è immune dal vizio rappresentato poiché la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la violazione riscontrata, relativa alle prescrizioni impostegli con la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dimostri la persistente accresciuta pericolosità sociale che la misura di prevenzione intendeva fronteggiare. Il fatto che detta violazione sia avvenuta di domenica e sia stata attribuita a una mera dimenticanza conferma il giudizio di pericolosità perché, come condivisibilmente affermato, la domenica quale giorno festivo non può essere oggetto di confusione e quindi l'aver ignorato la prescrizione denota, invece, una scelta volontaria in opposizione alla misura posta a freno della rilevata pericolosità sociale.
2. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno