Cassation court dismisses appeal for non-compliance with filing deadline due to lawyer's negligence in email address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the request for restitution of the appeal deadline because the defense attorney failed to file the cassation appeal within the statutory period. The defense argued that the delay was caused by a fortuitous error in typing the email address, but the court found this constituted simple negligence rather than force majeure. Consequently, the appeal was dismissed and the client was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The failure to file an appeal within the prescribed time due to a clerical error in an email address constitutes negligence and does not qualify as force majeure or fortuitous event, resulting in the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO FRANCESCO nato a MONOPOLI il 21/04/1963 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Francesco Notarangelo, ed avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza 13 luglio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi il 1° luglio e il 10 agosto 2015.
2. Il difensore di Francesco Notarangelo ha presentato, in data 7 gennaio 2022, istanza di restituzione nel termine per presentare impugnazione avverso l'indicata ordinanza, istanza trasmessa dal giudice di primo grado alla Corte di cassazione. Il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, scadente in data 29 dicembre 2021, non era stato rispettato per caso fortuito in quanto il deposito del ricorso a mezzo posta elettronica certificata era stato effettuato, in data 22 dicembre 2021, ad un indirizzo errato, in quanto, invece del corretto indirizzo depositoattipenali2.tribunale.bari@giustizia.cert.it , l'atto era stato inviato a depositoattipenali.tribunale.bari@giustizia.cert.it L'attestato dell'esito negativo del deposito veniva conosciuto dal difensore solo in data 5 gennaio 2022.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'istanza è infondata e va respinta. La parte deduce che l'inosservanza del termine per impugnare, scaduto il 29 dicembre 2021, era stata determinata da mero caso fortuito, occorso al, difensore che aveva errato, il giorno 22 dicembre 2021, nel digitare l'indirizzo dove provvedere al deposito, mediante posta elettronica certificata, del ricorso per cassazione, errore di cui aveva preso contezza solo in data 5 gennaio 2022. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per causa di forza maggiore si intende "quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile", mentre si definisce caso fortuito "ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo".Si tratta, in entrambi i casi di circostanze non evitabili, nel primo per la irresistibilità, nel secondo per la sua imprevedibilità (Sez.
U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419). Nel caso in esame il difensore è incorso, dapprima, in un errore materiale nella digitazione dell'indirizzo pec di destinazione e, quindi, in un difetto di diligenza per aver omesso di controllare tempestivamente l'attestazione di avvenuto deposito. Il mancato rispetto del termine risulta quindi determinato dalla condotta non diligente del difensore, e non da un evento non evitabile con l'ordinaria diligenza. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C