Sentenza — n. 38782/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata in data 3 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da Giangaspare Argentina avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Taranto aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo dal 6 dicembre 2018 al 6 dicembre 2019. Il reclamo era stato proposto dall'avvocato Biagio Leuzzi, del quale peraltro non risultava in atti la nomina a difensore di Giangaspare Argentina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38782/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. Con riguardo ai provvedimenti in materia di liberazione anticipata è previsto che la decisione del magistrato di sorveglianza sia adottata, ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., de plano e comunicata alle parti, che sono legittimate a proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza, premesso che l'istanza al magistrato di sorveglianza poteva essere proposta dalla parte personalmente senza l'assistenza di difensore, ha precisato che la decisione va comunicata anche al difensore della parte, alla quale, se priva, va nominato d'ufficio un difensore, il quale è legittimato a proporre reclamo (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA GIANGAS PARE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 03/01/1988 avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Francesca Cerroni che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 3 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto da Giangaspare Argentina avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Taranto aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo dal 6 dicembre 2018 al 6 dicembre 2019. Il reclamo era stato proposto dall'avvocato Biagio Leuzzi, del quale peraltro non risultava in atti la nomina a difensore di Giangaspare Argentina.
2. Il difensore di Giangaspare Argentina ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata violazione della legge penale, in quanto il reclamo al Tribunale di sorveglianza era stato proposto dall'avvocato Leuzzi, cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato comunicato quale difensore di Giangaspare Argentina.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. Con riguardo ai provvedimenti in materia di liberazione anticipata è previsto che la decisione del magistrato di sorveglianza sia adottata, ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., de plano e comunicata alle parti, che sono legittimate a proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza, premesso che l'istanza al magistrato di sorveglianza poteva essere proposta dalla parte personalmente senza l'assistenza di difensore, ha precisato che la decisione va comunicata anche al difensore della parte, alla quale, se priva, va nominato d'ufficio un difensore, il quale è legittimato a proporre reclamo (Sez.
U, n. 12581 del 25/02/2021, DILETTO, Rv. 280736). Nel caso in esame, a fronte dell'assunto del Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il reclamo proposto da soggetto non legittimato, non essendo l'avvocato Biago Leuzzi, all'epoca, nominato come difensore di Giangaspare Argentina nel presente procedimento, il ricorso ha denunciato la violazione della legge processuale sul rilievo che all'avvocato Biagio Leuzzi era stata notificata la decisione e quindi egli era legittimato a presentare reclamo. Il motivo è manifestamente infondato. La legittimazione a presentare reclamo discende dalla nomina a difensore, di fiducia ovvero d'ufficio, e non dall'aver ricevuto la notifica della decisione, adempimento che presuppone la nomina, ma non è ad essa equipollente.
Dunque, in ordine al dato processuale concernente la nomina a difensore dell'avvocato Leuzzi, nel presente procedimento e prima della presentazione del reclamo, quanto accertato, in senso negativo, dall'ordinanza impugnata non è stato contestato dal ricorso, mentre l'ulteriore assunto, sostenuto dalla difesa, secondo il quale la ricezione della notifica della decisione di per sé dia legittimazione alla presentazione del reclamo è manifestamente infondato, dato che la legittimazione discende unicamente dalla nomina a difensore, mentre la ricezione della notifica rileva come termine a quo per l'impugnazione.
Si deve, infine, evidenziare che, qualora, nel caso in esame, l'ufficio del magistrato di sorveglianza non avesse mai provveduto a notificare la decisione ad un difensore del ricorrente, nominato d'ufficio ovvero di fiducia, a tale adempimento sarebbe ancora tenuto non essendo ancora la decisione divenuta inoppugnabile. Allo stato, comunque, risulta corretta la decisione che ha rilevato l'inammissibilità del reclamo presentato da soggetto ad esso non legittimato. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerate le ragioni della impugnazione, fondate su una non dovuta notifica disposta dall'ufficio, si ritiene che non vi siano profili di colpa tali da giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d