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Sentenza — n. 38773/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38773/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28/10/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del Giuseppe Polverino, detenuto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo del reclamo con cui il Polverino aveva chiesto di recuperare i colloqui visivi e telefonici non effettuati a causa della pandemia a novembre e dicembre 2020. Si era infatti rilevato che il Polverino aveva recuperato il colloquio telefonico in data 6/3/2021, mentre quello visivo era stato compensato da due telefonate in data 15 e 31 dicembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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menomazione della capacità visiva sospensione del diritto di visita ripristino delle prestazioni d'invalidità danno all'udito assistenza alle persone con disabilità perdita di sostegno

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLVERINO GIUSEPPE, nato a NAPOLI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/10/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del Giuseppe Polverino, detenuto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo del reclamo con cui il Polverino aveva chiesto di recuperare i colloqui visivi e telefonici non effettuati a causa della pandemia a novembre e dicembre 2020. Si era infatti rilevato che il Polverino aveva recuperato il colloquio telefonico in data 6/3/2021, mentre quello visivo era stato compensato da due telefonate in data 15 e 31 dicembre 2020.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. Raffaele Esposito, deducendo violazione di legge, per essere la motivazione del rigetto non in linea con i principi giuridici che conno- tano i colloqui tra detenuti e i loro familiari. Invero, la sostituzione del colloquio visivo con due telefonate poteva costituire una momentanea compensazione, ma non può rappresentare la soluzione definitiva della vicenda. In tal modo è stato erroneamente equiparato il colloquio visivo a quello telefonico, così ledendo il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Non sussiste la pretesa lesione del diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari, anzi la vicenda in esame dimostra che l'amministrazione penitenziaria si è fatta carico di tale necessità, consentendo tempestivamente il recupero del colloquio telefonico e di quello visivo, compensato con due telefonate supplementari. All'epoca, infatti, gli spostamenti delle persone sul territorio nazionale erano limitati a causa della pandemia da Covid-19, e non era ancora stata promulgata la legge 6 maggio 2021, n. 61, in vigore dal 13/5/2021, che all'art. 1-bis ha previsto che «Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».

Ciò è stato illustrato nell'impugnata ordinanza, la quale ha correttamente rilevato l'impossibilità, in quel momento, dello svolgimento del colloquio visivo, in considerazione delle restrizioni imposte dalla normativa vigente sul divieto degli spostamenti, ritenendo, che proprio a causa di ciò, il mancato colloquio visivo avrebbe potuto essere compensato solo con altre forme di colloqui, prontamente assicurate e parimenti funzionali al mantenimento delle relazioni familiari, sia pure nelle forme da remoto imposte a tutta la popolazione in quel periodo.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2022 I